Silenzio assenso sull’autorizzazione alle cure riabilitative all’estero del disabile (TAR Puglia n. 648 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rimborso delle spese per cure riabilitative in centri di elevata specializzazione all’estero in favore di soggetti portatori di handicap grave, l’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 1° dicembre 2000 prevede che la mancata emanazione del provvedimento del centro regionale di riferimento entro trenta giorni dalla ricezione della domanda dia luogo a silenzio assenso. Il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte dell’A.S.L. competente, e non da quella successiva del C.R.R., poiché l’art. 4, comma 2, del D.M. 3 novembre 1989, richiamato dal D.P.C.M., impone la presentazione della domanda all’unità sanitaria locale di appartenenza. Il diniego tardivo non integra autotutela ove privo dei requisiti formali e dei presupposti sostanziali, con la conseguenza che il silenzio assenso formatosi prevale. La valutazione del C.R.R. effettuata dal solo medico fisiatra, senza il supporto del neuropsichiatra infantile, viola le Linee Guida SIMFER-SINPIA e determina carenza istruttoria e motivazionale.
Il Fatto
I genitori di una minore di nove anni, affetta sin dalla nascita da paralisi cerebrale infantile con tetraparesi spastica e riconosciuta portatrice di handicap grave, chiedevano all’A.S.L. di Taranto l’autorizzazione a un secondo ciclo di trattamento riabilitativo intensivo all’estero, presso un centro di alta specializzazione in Polonia, con contributo economico. La prima richiesta era stata avanzata nel dicembre 2023, la seconda il 29 febbraio 2024.
Con nota del 5 aprile 2024 l’A.S.L. rigettava l’istanza, sulla base della valutazione negativa del Centro Regionale di Riferimento, che riteneva sufficiente il mantenimento del trattamento in regime estensivo già in corso. I genitori impugnavano dinanzi al TAR Puglia sia la nota aslina sia il parere del C.R.R., deducendo la formazione del silenzio assenso e i profili di illegittimità della valutazione clinica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, il contenuto dell’ordinanza cautelare con cui era stata accolta l’istanza di sospensione. Richiama l’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 1° dicembre 2000, che qualifica come silenzio assenso la mancata adozione del provvedimento autorizzativo nel termine di trenta giorni, e ne verifica la sussistenza di tutti i presupposti nel caso concreto.
Il Tribunale affronta il nodo del dies a quo. Respinta la tesi dell’A.S.L. secondo cui il termine decorrerebbe dalla ricezione materiale dell’istanza da parte del C.R.R., il Collegio afferma che rileva la data di ricezione della domanda da parte dell’A.S.L., poiché l’art. 4, comma 2, del D.M. 3 novembre 1989 impone la presentazione all’unità sanitaria locale di appartenenza. Il diniego del 5 aprile 2024 giungeva quindi oltre i trenta giorni dalla domanda del 29 febbraio 2024, senza impedire la formazione del silenzio assenso.
Il provvedimento aslino non può qualificarsi come esercizio del potere di autotutela. Da un lato mancano i requisiti formali propri di un provvedimento di secondo grado, non contenendo alcun riferimento all’esercizio del potere in sostituzione del provvedimento tacito; dall’altro difettano i presupposti sostanziali, in assenza dell’accertamento di fatti e di valutazioni idonee a giustificare, nel bilanciamento degli interessi, l’intervento in autotutela.
Il Collegio censura altresì la valutazione del C.R.R., espressa dal solo medico fisiatra senza il supporto del neuropsichiatra infantile. L’assenza della figura specificamente competente viola le Linee Guida Nazionali sulla paralisi cerebrale infantile, che richiedono un approccio multidisciplinare e non settoriale, e determina carenza istruttoria e motivazionale per l’omessa valutazione delle problematiche collegate alla patologia, quali equinismo, equilibrio, mancinismo compensatorio e profili cognitivi e visivi. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati annullati.
Nota della Redazione
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