Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la spesa sanitaria (Cons. Stato n. 9517 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il giudice accerta la perdurante inerzia dell’amministrazione e ne ordina l’esecuzione. Quando la sentenza ha annullato un provvedimento commissariale, l’effetto conformativo si produce esclusivamente in capo al commissario ad acta che ha emanato l’atto, con esclusione della carenza di legittimazione passiva delle aziende sanitarie destinatarie. L’inerzia dell’amministrazione, protratta anche a fronte dell’ordine istruttorio del giudice, giustifica la nomina di un commissario ad acta in via sostitutiva e l’assegnazione di un termine per l’adempimento.

Il Fatto

Due società titolari di strutture laboratoristiche accreditate hanno agito per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 6936/2020, che aveva annullato il D.C.A. n. 172/2018. Quel decreto aveva fissato in una determinata misura il livello massimo di finanziamento per il 2018 destinato alle strutture private per l’assistenza specialistica ambulatoriale.

Le ricorrenti hanno chiesto la rideterminazione della spesa e la ripartizione delle maggiori risorse tra le strutture, oltre alla nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia. Si sono costituite le amministrazioni statali, il commissario ad acta e l’azienda sanitaria provinciale, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’azienda sanitaria intimata. Il provvedimento annullato promanava dal commissario ad acta; è quindi nei suoi confronti che si è generato l’effetto conformativo funzionale al rinnovato esercizio del potere programmatorio.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto meritevole di accoglimento, anche con riguardo all’effetto conformativo derivante dalla mancata previsione di risorse per le prestazioni A.P.A. e P.A.C., trasferite dal regime ospedaliero a quello ambulatoriale. Parimenti accolto il profilo relativo all’assegnazione, a valle della rideterminazione dei livelli massimi, delle risorse incrementali spettanti alle strutture ricorrenti.

Punto centrale del ragionamento è lo stato di esecuzione del giudicato. L’ordinanza istruttoria n. 4788/2023 non aveva ricevuto alcun riscontro. La Corte ha qualificato la condotta come perdurante situazione omissiva, desunta dalla documentazione in atti e dall’inosservanza dell’ordine istruttorio.

Su queste basi la Sezione ha ordinato al commissario ad acta di porre in essere gli adempimenti necessari entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia della struttura commissariale e delle altre amministrazioni che non svolgano le attività istruttorie, ha previsto l’intervento sostitutivo del Prefetto di Catanzaro, anche a mezzo di funzionario sub-delegato, entro l’ulteriore termine di centoventi giorni.

La complessità dell’attività ottemperativa ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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