Ottemperanza a equa riparazione con penalità di mora e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1642 del 22.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo di condanna al pagamento di somme di denaro, la domanda di condanna dell’amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile. Il carattere sanzionatorio della penalità di mora consente di cumularla agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, senza necessità di dimostrare l’iniquità del ritardo. La misura della penalità può essere determinata negli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. L’amministrazione che non provi l’esecuzione del giudicato, pur ritualmente notificato, è inadempiente. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza può essere eseguita dal commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dalla Corte di Appello di Catanzaro un decreto decisorio in materia di equa riparazione ex legge n. 89/2001, con il quale l’amministrazione è stata condannata al pagamento in suo favore di euro 1.000,00, oltre interessi dalla domanda e spese processuali con distrazione. Il provvedimento è stato poi integrato da un decreto di correzione.

Non avendo ricevuto il pagamento, e dopo aver inviato la richiesta di cui all’art. 5-sexies legge n. 89/2001, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. davanti al TAR Calabria, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. L’amministrazione, pur avendo ricevuto rituale notificazione del titolo e la richiesta di pagamento, non ha dato prova — come era suo onere — di avervi dato esecuzione. I presupposti dell’azione di ottemperanza sono pertanto integrati.

L’accoglimento è tuttavia limitato alla situazione creditoria del solo ricorrente. Le spese processuali liquidate nel decreto in epigrafe sono state infatti riconosciute ai difensori distrattari, i quali non rivestono la qualità di parte ricorrente autonoma nel presente giudizio e non possono quindi ottenerne l’esecuzione in questa sede.

Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il TAR ne afferma l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza riguardi condanne al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 ed è confermato dal testo novellato della disposizione ad opera del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015. Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora viene determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, essa si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella condanna, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Collegio nomina pertanto commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione in favore dei difensori distrattari, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta più affine e non espressamente disciplinata, tenuto conto della semplicità e serialità della materia.

Il TAR estende infine al pagamento delle spese l’esecuzione affidata al commissario. Il silenzio del codice sulle modalità di corresponsione impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, ed esigenze di economia processuale sconsigliano un secondo giudizio di ottemperanza. La soluzione è confortata dal modello dell’espropriazione forzata, dove gli artt. 95 e 510 c.p.c. e i privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. addossano le spese al debitore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2770 c.c.

Tutte le 49 sentenze sull'art. 2770 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *