Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 568 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, l’amministrazione ha l’onere di provare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di ottemperare integralmente, detratto quanto già corrisposto, e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente il termine, nomina commissario ad acta con facoltà di delega, che provvede a dare esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore costituito.
Il Fatto
Con sentenza del 7 novembre 2022, n. 1908, il Tribunale di Cosenza ha condannato il Comune a pagare alla banca una somma a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 e interessi anatocistici, una somma ex art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 e le spese di lite. La decisione non è stata impugnata ed è passata in giudicato, con attestazione della Cancelleria; il titolo esecutivo è stato notificato il 13 novembre 2022.
Il creditore ha adito il TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme indicate e delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione del decreto. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sulla decisione giurisdizionale passata in giudicato. L’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento.
Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato.
Quanto alle spese, l’amministrazione è tenuta al pagamento di quelle affrontate dal creditore successivamente all’emissione del decreto, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito, pari alle spese di registrazione della sentenza.
Il Collegio assegna all’ente il termine di 60 giorni per l’adempimento, decorrente dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia oltre tale termine, nomina commissario ad acta il Segretario Comunale di Montalto Uffugo, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà, su istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato e a corrispondere le spese liquidate.
Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, dietro sua richiesta, e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del procuratore costituito, sono poste a carico dell’ente soccombente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.