Preavviso di rigetto sostanziale se il vizio del contratto è sanabile (TAR Campania n. 5509 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omesso preavviso di rigetto non integra un vizio meramente formale quando la carenza contestata al richiedente il primo ingresso sia essa stessa di carattere formale e agevolmente regolarizzabile. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di consentire all’interessato l’acquisizione degli elementi utili alla decisione, e la sua violazione assume pregnanza sostanziale ove il contraddittorio avrebbe potuto orientare diversamente il processo decisionale. In presenza di un contratto di lavoro effettivamente stipulato, ancorché non in formato digitale, la misura di inammissibilità della domanda contrasta con i principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione. Il vizio formale, sanabile in executivis in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, non giustifica la chiusura del procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui la Prefettura di Caserta, in data 19 novembre 2025, ha disposto l’archiviazione della richiesta di primo ingresso in Italia. La ragione addotta è la mancata e tardiva trasmissione del contratto di lavoro sottoscritto in via digitale con il datore di lavoro.
Il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo la natura meramente formale della carenza, la perdurante volontà assunzionale del datore, l’effettiva sottoscrizione del contratto, la non imputabilità della manchevolezza e l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie il ricorso richiamando le statuizioni rese in sede cautelare, dalle quali non ravvisa ragione di deflettere. Il fulcro è la lesione delle guarentigie difensive procedimentali: il ricorrente avrebbe potuto chiarire le circostanze relative alla carenza ascritta e dimostrare la propria incolpevolezza.
La manchevolezza è determinata esclusivamente da un errore imputabile al datore di lavoro, che non ha ottemperato tempestivamente alla richiesta della Prefettura. Il giudice sottolinea che l’Amministrazione avrebbe dovuto lumeggiare meglio la fattispecie, consentendo agli interessati — e in primo luogo al datore — di regolarizzare la situazione, in ossequio al principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento.
L’omesso preavviso di rigetto assume quindi valenza incidente e non meramente estetica, perché le evidenze documentali esibite in giudizio erano idonee a orientare diversamente il processo decisionale. Il mancato dispiegarsi delle garanzie procedimentali, per fatto non colpevolmente ascrivibile al ricorrente, assume pregnanza sostanziale in ragione della natura della carenza, agevolmente regolarizzabile, e del dato sostanziale della effettiva sottoscrizione del contratto.
Il Collegio esclude che una irregolarità di carattere squisitamente formale possa fondare la misura di inammissibilità della domanda. Il vizio è suscettibile di regolarizzazione in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, che condizionano anche la fase di attuazione del nulla osta, cioè la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Ove il contraddittorio fosse proseguito, il ricorrente avrebbe potuto introdurre gli elementi attestanti il perfezionamento del rapporto e assolvere le formalità digitali richieste.
Il TAR ritiene perciò che l’Amministrazione abbia tenuto in non cale la volontà del datore e del ricorrente e la sostanziale sussistenza dei requisiti: la tardiva sottoscrizione digitale, di poi avvenuta unitamente all’invio del modello Unilav, è giustificata dalle allegazioni di parte, e in ogni caso l’effettiva stipulazione del contratto andava valutata in sede di esercizio del potere. Il ricorso è accolto, il provvedimento annullato, le spese compensate; è confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso in favore del difensore.
Nota della Redazione
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