Tariffe sanitarie e interesse ad agire: il budget limita l’utilità dell’annullamento (Cons. Stato n. 6077 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’interesse ad agire avverso i provvedimenti di determinazione tariffaria delle strutture sanitarie accreditate difetta quando l’accoglimento della domanda non è idoneo a produrre alcuna utilità concreta in capo al ricorrente. L’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), d.lvo n. 502/1992 impone che l’accordo contrattuale preveda la rideterminazione del volume massimo di prestazioni remunerate in caso di incremento medio-tempestivo delle tariffe, così da mantenere invariati i limiti di budget concordati. Ne consegue che un eventuale aumento tariffario riconosciuto in sede giurisdizionale, per il suo carattere retroattivo, risulta inutiliter data, non potendo ridondare in un corrispondente incremento del budget assegnato. La stipula di accordi integrativi costituisce una mera eventualità, insuscettibile di concretizzare l’interesse al ricorso secondo i criteri di personalità, concretezza e attualità. Quanto al merito, la tariffa parametrata alla T.U.C. non è di per sé incongrua rispetto ai costi di produzione, ove le risultanze istruttorie confermino la sostanziale coincidenza con i costi medi esposti dalle strutture.
Il Fatto
Una struttura sanitaria accreditata per l’alta specialità neuroriabilitativa impugnava davanti al TAR Lazio il decreto commissariale n. 94/2012, recante la remunerazione per l’anno 2012 delle prestazioni ospedaliere di riabilitazione e lungodegenza. Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, ravvisando la posizione di controinteressato in capo alle altre strutture accreditate, il cui budget sarebbe stato ridistribuito a sfavore in caso di accoglimento.
La struttura proponeva appello, contestando la statuizione in rito e, nel merito, la legittimità delle tariffe applicate sia alle prestazioni ricondotte al cod. 56 sia a quelle ricondotte al cod. 75, agganciate alla T.U.C. e asseritamente inidonee a riflettere i costi di produzione. Nelle more, la struttura era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e il giudizio, interrotto, veniva riassunto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo cessata la gestione commissariale e rientrata la Regione nell’esercizio ordinario delle funzioni in materia sanitaria.
Il Consiglio di Stato ritiene di prescindere dalle censure avverso la statuizione di inammissibilità, individuando ragioni assorbenti e più evidenti. L’accordo contrattuale sottoscritto per il 2012 richiama espressamente l’art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis), d.lvo n. 502/1992: in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di budget, salva la possibile stipula di accordi integrativi.
Tale disposizione fissa un limite agli incrementi tariffari intervenuti in corso d’anno, tra cui vanno annoverati quelli derivanti da sentenze che riconoscano l’illegittimità delle tariffe, atteso il loro carattere retroattivo. L’eventuale determinazione in aumento sarebbe pertanto inutiliter data, perché insuscettibile di ridondare in un corrispondente incremento del budget. La parte appellante non allega né dimostra un margine di budget utilizzabile, e la stipula di accordi integrativi resta una mera eventualità, insufficiente a concretizzare l’interesse al ricorso.
Nel merito, la doglianza sulla tariffazione delle prestazioni ricondotte al cod. 56 è inammissibile per genericità, non essendo indicati gli atti annullati né i giudicati richiamati. La sentenza n. 1425 del 2019 della Sezione riguarda l’ambito delle patologie dell’alta riabilitazione, mentre la sentenza n. 7012 del 2022 ha chiarito che la riconduzione al cod. 75 non importa automaticamente il riconoscimento del più elevato livello tariffario, dovendosi avere riguardo alla complessità assistenziale del trattamento.
Quanto alla congruità della tariffa rispetto ai costi di produzione, il Collegio richiama la sentenza n. 5734 del 2019, resa sul DCA n. 25/2012, che adottò anch’esso la T.U.C. in luogo della tariffa regionale. Le risultanze istruttorie di quel giudizio, riferite ai costi del 2010, sono valorizzabili anche per il 2012, in ragione della prossimità temporale e in assenza di circostanze diverse allegate. L’appello è quindi respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese in ragione della complessità dei temi trattati.
Nota della Redazione
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