Ottemperanza al giudicato amministrativo e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5345 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra il presupposto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina all’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. per l’ipotesi di persistente inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’adempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato dichiaratosi antistatario delle spese nei giudizi di merito, ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi su due sentenze del T.A.R. che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite. Ha lamentato che, nonostante la notifica dei titoli e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione non aveva dato esecuzione. Ha chiesto pertanto l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha limitato l’azione alla sola sentenza della Sezione Quinta, riservandosi autonomo ricorso per quella emessa da diversa Sezione. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende anzitutto atto della dichiarazione con cui il ricorrente ha circoscritto il ricorso all’esecuzione della sola sentenza resa dalla Sezione Quinta, restando ferma la facoltà di proporre separato ricorso per l’altro titolo. La delimitazione del thema decidendum discende dal riparto interno delle materie e non incide sulla proponibilità dell’azione.
Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. a), cod. proc. amm. e verifica la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come attestato dalla segreteria, e risulta decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’ente di provvedere spontaneamente prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. L’ausiliario dovrà compiere tutti gli atti necessari per l’integrale esecuzione del giudicato, inclusa la liquidazione della penale eventualmente maturata, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il Tribunale ribadisce infine che l’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie, comprese le opportune variazioni di bilancio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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