Riconoscimento titolo sostegno estero: obbligo di valutazione effettiva e misure compensative (TAR Lazio n. 6758 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli di specializzazione per il sostegno conseguiti all’estero, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza professionale pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e le conoscenze richieste dalla normativa nazionale. L’assenza del titolo abilitativo nello Stato membro d’origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, che può avvenire anche mediante l’assegnazione di misure compensative, eventualmente aggravate, ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Il diniego fondato su rilievi di carattere generale e formale, che non consideri la documentazione allegata né l’esperienza professionale maturata in Italia, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una docente ha chiesto al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un’università privata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007. L’Amministrazione, acquisito il parere negativo del Ministero dell’Università, ha rigettato l’istanza rilevando che l’attestato non avrebbe natura abilitante in Spagna e che il percorso formativo presenterebbe differenze incolmabili rispetto alla specializzazione italiana di cui al D.M. 30.09.2011. La docente ha impugnato il diniego deducendo il difetto di istruttoria e la violazione dei principi europei in materia di libera circolazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che, secondo la giurisprudenza euro-unitaria richiamata dalla Corte di Giustizia, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, nelle situazioni che ricadono nell’ambito degli artt. 45 e 49 TFUE lo Stato membro ospitante è tenuto a valutare l’insieme dei titoli e dell’esperienza dell’interessato, confrontandoli con le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Pur non potendo essere imposto il riconoscimento di un titolo non rilasciato né riconosciuto dallo Stato d’origine, lo Stato ospitante resta libero di valutarne la rilevanza nella procedura di confronto comparativo.
Il Collegio osserva che il Ministero, dopo aver proceduto al confronto tra i due percorsi, ha respinto l’istanza sulla base di rilievi di carattere generale e formale: il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di cui all’art. 3 del D.M. 30.09.2011, la distinzione tra “sostegno educativo” e “sostegno didattico”, le modalità “blended” di svolgimento del corso. Tali argomenti non appaiono adeguatamente motivati e non tengono conto delle conoscenze e competenze attestate dalla documentazione allegata, che evidenzia una diffusa sovrapposizione con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011.
Il Tribunale richiama i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22/2022 e successive, secondo cui spetta al Ministero verificare se le conoscenze attestate soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per l’accesso all’insegnamento, salva l’adozione di misure compensative. La giurisprudenza europea, prosegue il Collegio, riconosce l’assegnazione di tali misure anche in caso di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo, come chiarito dalla Corte di Giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021, causa C-166/20.
Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente è titolare di un contratto di insegnamento su cattedra di sostegno dal 1° settembre 2024, circostanza del tutto trascurata dall’Amministrazione. Da ultimo, il TAR evidenzia che il legislatore ha previsto, con l’art. 7 del decreto-legge n. 71/2024, percorsi di specializzazione per chi ha conseguito titoli esteri, e che il Decreto Interministeriale n. 77/2025 ha ritenuto ammissibili titoli del medesimo tipo di quello oggetto di causa, riconoscendo fino a 48 crediti formativi. Tale circostanza rende non chiare le ragioni per cui misure compensative, eventualmente aggravate, non possano colmare le differenze formative. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con obbligo di riesame dell’istanza e valutazione dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
Nota della Redazione
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