Sgombero del dehors illegittimo se pende la domanda di concessione (TAR Liguria n. 482 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale che dispone lo sgombero del suolo pubblico occupato da un dehors e la temporanea chiusura dell’esercizio è illegittima ove adottata in pendenza del procedimento di concessione del suolo pubblico attivato dall’interessato. L’amministrazione è tenuta a definire preventivamente l’istanza di concessione o di regolarizzazione e solo in caso di esito negativo può ordinarne il ripristino. Il potere repressivo non può essere esercitato su presupposti incerti, perché lo sgombero anticipato vanificherebbe l’eventuale accoglimento della domanda. Il diniego di concessione è inoltre illegittimo quando il pericolo per la circolazione è smentito dalla istruttoria e non è motivato in relazione a un’occupazione stabile e già autorizzata.
Il Fatto
Il ricorrente, affittuario di un’azienda di gestione di un pubblico esercizio, manteneva da anni un dehors di circa 30 mq sullo spazio pubblico prospiciente il locale. Non avendo chiesto la voltura della concessione di suolo pubblico nel termine di trenta giorni previsto dal regolamento comunale, presentava in data 5 luglio 2023 una nuova domanda di concessione.
Prima che quel procedimento si concludesse, il Comune ordinava l’immediato sgombero del dehors e la chiusura del locale fino all’avvenuto sgombero, e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni. Seguiva il diniego della domanda di concessione, motivato dal pericolo per la circolazione pedonale e veicolare. L’interessato impugnava cumulativamente i due provvedimenti, chiedendo l’annullamento anche degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il primo motivo, incentrato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento e sull’adozione dell’ordine in pendenza dell’istanza autorizzativa. Il Collegio rileva che il ricorrente, non avendo presentato una tempestiva istanza di subentro nella concessione del dante causa, aveva proposto una nuova domanda in data 5 luglio 2023, da intendersi finalizzata anche alla regolarizzazione del pregresso periodo di occupazione.
Tale occupazione era limitata a pochissimi giorni e abusiva solo dal punto di vista formale, poiché il dehors era mantenuto in loco da diversi anni e la concessione del dante causa sarebbe scaduta solo in data 31 dicembre 2023. Ne deriva che l’amministrazione era tenuta a definire preventivamente il procedimento di concessione o sanatoria e solo in caso di esito negativo avrebbe potuto ordinare il ripristino dello stato dei luoghi.
La ragione è coerente con la funzione del procedimento: una volta eseguito lo sgombero, resterebbe vanificato l’eventuale provvedimento di accoglimento della domanda, che avrebbe consentito di mantenere inalterato lo stato dei luoghi. Il provvedimento sindacale incorre quindi nei vizi denunciati, perché il potere repressivo è stato esercitato su presupposti incerti che pregiudicano gli effetti dell’eventuale accoglimento dell’istanza.
Il Tribunale ritiene illegittimo anche il successivo diniego di concessione. Il provvedimento richiama il parere della polizia municipale secondo cui l’occupazione ridurrebbe la sede stradale e non consentirebbe al traffico pedonale di defluire liberamente. Tuttavia tra il limite del dehors e la strada Aurelia residua una zona libera di 3,24 m, dato non contestato, sufficiente a garantire il passaggio pedonale in sicurezza e ampiamente superiore al limite di 2 m previsto dall’art. 20, comma 3, del codice della strada.
Il Comune non ha inoltre illustrato le ragioni per cui un dehors esistente da almeno quindici anni, nella medesima consistenza e oggetto di reiterati provvedimenti autorizzativi, sarebbe improvvisamente divenuto fonte di pericolo per la circolazione. I provvedimenti impugnati sono pertanto annullati, con condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del ricorrente nell’importo complessivo di € 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.