Ottemperanza al giudicato e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Campania n. 5335 del 25.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta. Su richiesta di parte la penalità di mora è fissata ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua e costituisce parametro legittimo di liquidazione.

Il Fatto

Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di euro 500 mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio. Il ricorso, notificato e depositato il 18 dicembre 2025, assume il passaggio in giudicato del provvedimento e denuncia la mancata esecuzione.

Il ricorrente domanda che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario ad acta, con condanna dell’ente alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’amministrazione si costituisce con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come giudizio di ottemperanza e ne rileva la fondatezza. L’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento e non ha documentato l’esecuzione del giudicato.

L’ordine di esecuzione è impartito con termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Alla scadenza inutilizzata il giudice appresta lo strumento di sostituzione: nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.

Il commissario è chiamato ad adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il meccanismo così congegnato assicura effettività alla tutela anche sul versante delle spese.

La domanda di penalità di mora è accolta. Il Collegio richiama la lettera dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza successiva o ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Nei giudizi di condanna al pagamento di somme la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La stessa disposizione esclude che la misura pari agli interessi legali sia manifestamente iniqua: il Collegio adotta tale parametro e condanna l’amministrazione al pagamento degli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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