Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2438 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva. L’amministrazione convenuta che non contesti specificamente il titolo esecutivo né provi l’avvenuto pagamento incorre in inadempimento, non essendo sufficiente l’emissione del decreto di liquidazione in assenza del trasferimento delle risorse finanziarie. I fatti estintivi e impeditivi della pretesa creditoria devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il Collegio ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, escludendone il compenso quando questi sia un dirigente della stessa amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento in suo favore dell’importo di € 943,87, oltre interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti per i periodi di servizio a tempo determinato prestati negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva ed era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva corrisposto quanto dovuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile e ha depositato documentazione in data 4 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dello strumento processuale. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato: essa rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il Tribunale ha poi accertato il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso previsto dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto al termine dilatorio, è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero in data 30 aprile 2024, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La condizione di procedibilità dell’azione esecutiva deve quindi ritenersi integrata.
Nel merito, il Collegio ha rilevato il perdurante inadempimento dell’amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ha comprovato l’avvenuto pagamento e non ha dimostrato il soddisfacimento della pretesa creditoria. La documentazione depositata il 4 giugno 2025 attesta soltanto l’emissione del decreto di liquidazione, senza che siano state trasferite le risorse finanziarie necessarie. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega e con termine di novanta giorni dalla scadenza dell’assegnazione all’amministrazione debitrice.
Sul compenso del commissario, il Collegio ha escluso il diritto a qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato, in via analogica, l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, e ha citato diverse pronunce conformi dei giudici amministrativi. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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