Ottemperanza alla carta docente commissario ad acta esclusa penalità di mora (TAR Sicilia n. 2432 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la prova del giudicato può essere acquisita anche a prescindere dal certificato del cancelliere ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., ove il passaggio in giudicato non sia contestato dalla parte resistente ritualmente costituita. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esecuzione al giudicato, secondo il principio dell’onere della prova ex art. 2697 cod. civ.. In caso di persistente inottemperanza va nominato il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.. La penalità di mora può essere esclusa quando sussistano concrete ragioni ostative, apprezzabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ..

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti con contratti a tempo determinato per diversi anni scolastici, avevano agito davanti al Tribunale di Ragusa per ottenere l’assegnazione della carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e dal relativo decreto attuativo, del valore nominale annuo di 500,00 euro per formazione e aggiornamento. Il giudice del lavoro, con la sentenza n. 710/2024 pubblicata il 14.06.2024, aveva dichiarato il diritto delle docenti all’assegnazione della carta per le annualità indicate e aveva condannato il Ministero ad accreditare gli importi corrispondenti.

Notificata la sentenza, l’Amministrazione non aveva dato corso all’adempimento. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo e la declaratoria di nullità degli atti elusivi del giudicato. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. Trattandosi di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la fattispecie rientra tra quelle per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Quanto alla prova del giudicato, non essendo stato prodotto il certificato del cancelliere ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., il TAR ha ritenuto sufficiente il riconoscimento implicito derivante dalla mancata contestazione della parte resistente, richiamando Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. n. 332 del 2018.

Il Tribunale ha poi verificato il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché la rituale notificazione del titolo all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha contestato specificamente il titolo né ha comprovato l’avvenuto adempimento. In applicazione del principio sull’onere della prova ex art. 2697 cod. civ., ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente dello stesso Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora. Le note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico costituiscono, ex art. 115 cod. proc. civ., fatti notori idonei a escludere l’applicazione dell’astreinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle ricorrenti, con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *