Soccorso istruttorio escluso se il candidato omette di dichiarare il titolo valutabile (Cons. Stato n. 1655 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure comparative e di massa il soccorso istruttorio di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 241/1990 non è invocabile quando il candidato abbia omesso di dichiarare un titolo valutabile nella domanda di partecipazione. Il principio di auto responsabilità, connesso agli artt. 2 e 97 Cost., impone al partecipante oneri minimi di cooperazione e gli fa sopportare le conseguenze delle proprie omissioni. Consentire l’integrazione dopo la scadenza del termine del bando determinerebbe un vantaggio rispetto agli altri concorrenti, in violazione della par condicio. L’eventuale indicazione, in altra sezione della domanda, della data di prima nomina nella P.A. non supplisce alla mancata dichiarazione del titolo, né pone l’Amministrazione nelle condizioni di calcolare il punteggio.
Il Fatto
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda, n. 15464/2024, che aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti di un dipendente, collocato in posizione non utile nelle graduatorie della procedura di progressione tra le aree per il passaggio all’Area dei Funzionari.
Il candidato lamentava l’omessa valutazione dell’anzianità maturata presso due amministrazioni comunali, non dichiarata nei campi dedicati agli ulteriori periodi nell’area, ma desumibile — a suo dire — dalla data di prima nomina nella P.A. già presente nel format. Il TAR aveva ravvisato un’ipotesi di parziale allegazione, ammettendo il soccorso istruttorio e annullando gli atti nella parte in cui non attribuivano i punti aggiuntivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il principio della ragione più liquida e ritiene assorbita la censura in rito sull’interesse ad agire, perché l’appello è comunque fondato nel merito. Respinta l’eccezione di sopravvenuta improcedibilità, non avendo la difesa erariale confermato la perdita di interesse.
Nel merito il Consiglio di Stato richiama i principi espressi dalla Sezione I nel parere n. 272 del 31 marzo 2025 e dalla Sez. VI n. 8375/2025 su analoga procedura. Il soccorso istruttorio non è attivabile quando il privato abbia commesso un errore nella compilazione della domanda: opera il principio di auto responsabilità, che nei concorsi di massa assume rilievo rafforzato per assicurare par condicio e celerità.
Il limite dell’istituto coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile. Rimettere in termini il candidato significherebbe riconoscergli un vantaggio sugli altri. La Corte richiama Cons. Stato, sez. V, n. 7471/2024 e sez. VII n. 7334/2024: nei procedimenti selettivi ciascuno sopporta le conseguenze delle incompletezze della domanda, senza che sia invocabile il soccorso istruttorio, che vulnererebbe la par condicio competitorum.
Nel caso concreto l’Amministrazione non poteva attribuire il punteggio per l’arco temporale contestato senza una dichiarazione circostanziata, né integrare la domanda dopo la scadenza, stante il divieto dell’art. 8, comma 4, del bando. La data di prima nomina nella P.A., criterio di preferenza ex art. 10, comma 3, del bando, non informa sulle finalità dell’art. 4: non consente di evincere durata, continuità, area di svolgimento e amministrazione di provenienza del servizio.
Non ricorre quindi un mero errore materiale né una parziale allegazione, ma un’omessa dichiarazione di un titolo valutabile. L’appello è accolto, il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.