Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 323 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il venir meno, per fatto sopravvenuto, dell’interesse sostanziale che sorregge la domanda di annullamento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse, motivata dall’avvio di una diversa attività lavorativa, integra una causa di improcedibilità rilevabile dal giudice. La compensazione delle spese tra le parti costituite si giustifica in ragione della richiesta del ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Prefetto di Firenze con cui gli era stato fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con obbligo di consegna immediata del materiale detenuto, ed era stata disposta la revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del libretto di porto d’armi per difesa personale. Il provvedimento si fondava sull’esistenza a carico del ricorrente di un avviso di conclusione delle indagini e di un’informazione di garanzia per furto.
Unitamente al decreto, erano stati impugnati la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge n. 241/1990, la nota della Questura di Firenze con parere favorevole all’adozione del divieto ex art. 39 TULPS e il verbale di ritiro cautelativo delle armi redatto dall’Arma dei Carabinieri. Costituitasi l’amministrazione per resistere, il Tribunale respingeva l’istanza cautelare con ordinanza n. 624/2022. Nell’imminenza dell’udienza di discussione il ricorrente depositava memoria dichiarando di non avere più interesse al ricorso, avendo intrapreso un’altra attività lavorativa, e chiedeva una pronuncia di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della sopravvenuta caduta dell’interesse sostanziale su cui si fondava la domanda di annullamento. La circostanza dedotta — l’avvio di una diversa attività lavorativa, che rende non più attuale l’utilità del giudizio rispetto ai provvedimenti impugnati in materia di detenzione di armi e di porto d’armi — viene valutata unitamente alla volontà espressa nella memoria del 16 gennaio 2025.
Su questa base il Tribunale qualifica il ricorso come improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La pronuncia non investe quindi il merito della legittimità del decreto prefettizio, ma si arresta sul piano dell’interesse a ricorrere, venuto meno per fatto del ricorrente.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti costituite. La decisione tiene conto della richiesta formulata dal ricorrente e della mancata opposizione dell’amministrazione, così componendo l’esito processuale in coerenza con l’improcedibilità dichiarata.
Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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