Reiezione dell’esposto non è atto impugnabile né confermativo del permesso di costruire (TAR Lombardia n. 384 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui il Comune riscontra un esposto in materia edilizia e si limita a esplicitare le ragioni di conformità del titolo già rilasciato alla normativa urbanistica e alle prescrizioni di piano ha contenuto meramente esplicativo e non costituisce atto confermativo del permesso di costruire: essa non è pertanto impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, con conseguente inammissibilità del ricorso che la investa. Il permesso di costruire convenzionato, ove non impugnato nel termine decorrente dalla piena conoscenza acquisita mediante accesso agli atti, è irricevibile per tardività. Il giudice non può supplire all’inerzia dell’amministrazione accertando per la prima volta in sede giurisdizionale difformità non specificamente denunciate nell’esposto, salva la facoltà di presentare una nuova richiesta circostanziata e di agire avverso il silenzio o il diniego.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di edifici residenziali prossimi a un’area inserita dal piano di governo del territorio in un ambito residenziale di completamento, hanno impugnato la nota con cui il Comune ha riscontrato l’esposto dalloro presentato per sollecitare una verifica di regolarità dell’intervento edilizio realizzato su un mappale vicino, nonché il permesso di costruire convenzionato che ha assentito l’opera e gli atti consiliari di adozione e approvazione.
Dopo aver ottenuto l’accesso alla pratica edilizia nel marzo 2021, i ricorrenti hanno denunciato profili di contrasto con il piano e con la convenzione urbanistica, segnalando in particolare le altezze dei fabbricati e le distanze dalle proprietà limitrofe. Il Comune ha riscontrato l’esposto con la nota del 18 agosto 2021, ritenendo conforme il progetto alle prescrizioni di piano. Da qui il ricorso, su cui si sono costituiti l’ente locale, la Soprintendenza e i controinteressati, eccependo l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità e irricevibilità sollevata dalle difese del Comune e dei controinteressati, secondo cui il ricorso mirerebbe in sostanza a contestare l’assetto di interessi definito dal titolo edilizio non tempestivamente impugnato. L’eccezione è ritenuta fondata.
Il percorso argomentativo muove dalla qualificazione della nota del 18 agosto 2021. Il Tribunale rileva che con essa il Comune non ha riesercitato il potere autorizzatorio connesso al rilascio del titolo, ma si è limitato a esplicitare le ragioni per cui ritiene il permesso conforme alla normativa urbanistica generale e alle norme di piano. Ne deriva che l’atto non ha natura provvedimentale e non è impugnabile: la parte del ricorso rivolta contro di esso è inammissibile.
Una volta esclusa l’impugnabilità della nota, diviene agevole rilevare la tardività dell’impugnazione del permesso di costruire convenzionato. Non è contestato che i ricorrenti abbiano preso visione della pratica edilizia nel marzo 2021, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di accesso, mentre il ricorso è stato notificato solo il 29 ottobre 2021: il titolo è dunque irricevibile.
Il Collegio esamina poi le censure relative alla conformità dell’opera al titolo rilasciato, concernenti in sostanza la realizzazione di un terrapieno di altezza superiore a quella assentita. Osserva che il Comune, dinanzi a una denuncia di abuso, ha l’obbligo di effettuare le verifiche e di reprimere l’abuso accertato, ma che tali difformità non erano state specificamente denunciate nell’esposto e non sono state quindi esaminate dall’amministrazione. La richiesta di verificazione non può trovare accoglimento, perché un siffatto accertamento non è compiuto per la prima volta in sede giurisdizionale, in forza del divieto sancito dall’art. 34, secondo comma, cod. proc. amm.
La nota non è pertanto impugnabile nemmeno per contestare una ritenuta inerzia nel contrasto dell’abuso, salva la possibilità per i ricorrenti di presentare una nuova richiesta circostanziata e di agire successivamente avverso il silenzio o il riscontro negativo. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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