Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 933 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo, accertati i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ipotesi di inerzia, un commissario ad acta. Il commissario può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente e, in tal caso, non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività di ausiliario del giudice rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti Pinto, è applicabile per analogia a tutte le altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente di un importo a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2019/20, 2020/21 e 2021/22, oltre accessori di legge.

Il ricorso è stato notificato il 24 novembre 2025 e depositato il giorno successivo. Il Ministero si è costituito in giudizio. La questione approda davanti al giudice amministrativo perché l’amministrazione non ha dato esecuzione spontanea al titolo esecutivo formatosi davanti al giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo all’amministrazione a mezzo PEC, della quale è stata fornita prova.

Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto con ordine all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero.

Sul compenso del commissario, il Collegio ha richiamato la previsione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per l’ottemperanza ai decreti Pinto, ritenendola applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il commissario, in quanto dirigente della stessa amministrazione resistente, non ha pertanto diritto ad alcun compenso, essendo l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato sul punto un orientamento consolidato di diversi TAR.

Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha infine dettato le modalità operative per il deposito degli atti da parte del commissario, da effettuarsi esclusivamente tramite la procedura telematica PAT con apposito modulo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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