Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 241 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato e, accertata la ritualità della notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ordina all’ente di conformarsi integralmente alla decisione nel termine fissato. Alla scadenza inutile del termine si attiva il commissario ad acta, nominato fin d’ora con facoltà di delega a funzionario qualificato. La domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va accolta quando sussistano tutti i presupposti della norma, con liquidazione degli interessi dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1196/12 emesso dal Tribunale di Messina il 10.07.2012 e notificato il 12.07.2012, con cui è stato ingiunto al Comune il pagamento di € 654.571,50 oltre interessi legali e moratori e spese del monitorio, liquidate in € 3.300,00 oltre accessori. Il decreto è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione, come da attestazione apposta in calce.

Il Comune ha eseguito due pagamenti, il 17.08.2012 e il 6.11.2012, per un totale corrispondente alla sola sorte capitale comprensiva di IVA, senza corrispondere interessi e spese. L’atto di precetto e il successivo pignoramento presso terzi hanno avuto esito negativo. La società chiede l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento della somma per il ritardo. Con ordinanza n. 557 del 10.02.2016 il giudizio è stato sospeso in ragione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; la causa di sospensione è venuta meno dopo l’approvazione del piano da parte della Corte dei Conti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la ritualità del ricorso e l’attuale inottemperanza dell’amministrazione. È documentata la notifica del titolo presso la sede dell’ente in data 12.07.2012, con decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il giudice dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, con pagamento delle somme specificate nel titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Messina, con facoltà di delega ad altro funzionario adeguatamente qualificato. Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il giudice richiama l’attenzione del commissario sul rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 per la domanda di liquidazione del compenso, precisando che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.

Va altresì accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendo tutti i presupposti indicati dalla norma. Si liquidano gli interessi legali sulle somme spettanti con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Le spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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