Variante al PGT e competenza consiliare nel procedimento SUAP: legittima la chiusura (TAR Lombardia n. 3229 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di variante allo strumento urbanistico generale presentata nell’ambito del procedimento SUAP integra esercizio della potestà pianificatoria edilizia e urbanistica, che l’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000 devolve al Consiglio comunale. La proposta di variante positivamente valutata in conferenza di servizi non è vincolante per l’organo consiliare, che conserva un’autonoma valutazione di compatibilità dell’opera. Il diniego consiliare di variante rende vincolata la reiezione dell’istanza rivolta allo sportello, sicché il responsabile SUAP non è tenuto ad ulteriore istruttoria né a più ampia motivazione, potendo rinviare per relationem ai pregressi pronunciamenti ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. La chiusura e archiviazione del procedimento costituisce definizione tipica ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un’area classificata come agricola dal PGT comunale, presentavano al SUAP un’istanza per la realizzazione di un nuovo insediamento logistico, con contestuale richiesta di variante al PGT e assoggettamento alla procedura di VAS. La Regione avviava in parallelo il procedimento per il rilascio del PAUR.

Il Consiglio comunale, confermata in sede di nuovo PGT la destinazione agricola dell’area, esprimeva orientamento negativo sul progetto e dava mandato di interrompere il procedimento SUAP; la Giunta recepiva l’indirizzo e il responsabile del procedimento disponeva la chiusura e archiviazione dell’istanza. La Regione archiviava quindi il procedimento PAUR per difetto di conformità urbanistica. I proprietari impugnavano gli atti comunali e il decreto regionale, proponendo ricorso introduttivo e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le censure di incompetenza. La decisione su una variante al PGT costituisce esercizio della potestà pianificatoria, riservata al Consiglio comunale dall’art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 267/2000. L’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 160/2010 conferma che l’intervento comportante modifica dello strumento generale va trasmesso al Consiglio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che la proposta di variante assunta in conferenza di servizi ha valore di mero atto d’impulso e non vincola l’organo consiliare. La delibera di Giunta rientra invece nella competenza dell’esecutivo ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 267/2000.

Quanto ai profili di motivazione e istruttoria, il responsabile SUAP non era tenuto ad ulteriori approfondimenti: la reiezione dell’istanza era vincolata all’esito sfavorevole della richiesta di variante. La motivazione per relationem è espressamente ammessa dall’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990. La chiusura del procedimento di VAS spettava all’amministrazione procedente, non alla conferenza, come chiarisce l’art. 14, comma 5, legge n. 241/1990, che attribuisce all’ente la determinazione negativa in caso di dissenso non superabile. L’evento endoprocedimentale ostativo legittima un provvedimento semplificato di archiviazione, equiparabile alla definizione ex art. 2, comma 1, legge n. 241/1990.

Il Collegio esclude la dedotta contraddittorietà dell’azione comunale. La delibera di Giunta che dava atto delle possibili ricadute occupazionali non costituiva pronuncia definitiva favorevole e non ingenerava alcun affidamento tutelabile. Le previsioni del PTCP individuavano un obiettivo futuro possibile, ma non vincolante per il Comune. Il PGT, nel rappresentare graficamente il terminal intermodale, precisava di non avere competenze programmatorie di livello sovracomunale.

Respinto il ricorso principale, il TAR dichiara infondati anche i motivi aggiunti. La previsione delle NTA richiamante il centro intermodale va letta sistematicamente, in connessione con la destinazione agricola dell’area. Cadute le censure avverso gli atti comunali, viene meno l’illegittimità derivata del decreto regionale di archiviazione del PAUR. Quanto alle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990, l’amministrazione non è tenuta alla puntuale confutazione analitica, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica. Il PAUR presuppone la conformità urbanistica, nella specie difettante. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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