DASPO sportivo, celerità e accesso: legittimo il rigetto del ricorso (TAR Trentino-Alto Adige n. 15 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO sportivo può essere adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento, perché le esigenze di celerità sono intrinseche alla natura preventiva e urgente della misura, diretta a scongiurare turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive calendarizzate. La circostanza che l’amministrazione abbia poi proceduto con tempi che avrebbero consentito la partecipazione dell’interessato non elimina il carattere urgente del procedimento né determina un vizio del provvedimento. Il DASPO è connotato da ampia discrezionalità e non esige la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della condotta violenta: è legittimo ove la motivazione dia atto di un quadro indiziario univoco, secondo la logica del più probabile che non. La misura prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato e non è inficiata dall’eventuale richiesta di archiviazione nel procedimento penale per gli stessi fatti.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore della Provincia di Bolzano gli ha disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, per un periodo determinato e con estensione a stazioni ferroviarie, caselli autostradali, scali aerei e autogrill nelle fasce orarie degli incontri. Ha impugnato altresì il provvedimento con cui la Questura ha rigettato la sua istanza di accesso ai documenti amministrativi.

Contro il primo provvedimento ha dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 per carenza dei presupposti, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, l’assenza di pericolosità sociale e il difetto di istruttoria. Il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris e, all’esito dell’udienza, ha deciso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento questorile aveva esplicitamente richiamato l’urgenza del caso e la necessità di impedire reiterazioni di comportamenti violenti, invocando gli artt. 7 e 8 legge n. 241/1990. Il Tribunale ritiene che le particolari esigenze di celerità siano comprovate dalla frequenza settimanale degli incontri presso lo stadio cittadino e dall’intensa calendarizzazione dei tornei richiamati nel provvedimento.

Richiamando un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato, Sez. III, n. 7945/2021 e Sez. III n. 8381/2022, oltre a pronunce di TAR Lazio n. 2996/2024 e TAR Sicilia, Catania, n. 2401/2023 — il Collegio afferma che l’omissione della fase partecipativa non produce un vizio insanabile del DASPO, data la natura cautelare dell’atto e la necessità di evitare occasioni di scontro tra tifoserie.

Il lasso di tempo intercorso tra il fatto e l’adozione del provvedimento non muta tali conclusioni: il carattere urgente del procedimento permane ex se, e il ricorrente non ha dimostrato l’utilità concreta della comunicazione omessa.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Tribunale osserva che il DASPO, per la sua funzione preventiva, non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma un quadro indiziario univoco valutato secondo il criterio probabilistico. La Corte costituzionale, sentenza n. 203/2024, ha del resto escluso che il DASPO sportivo incida sulla libertà personale, riguardando la sola libertà di circolazione, con margini più ampi di intervento amministrativo.

Nel caso concreto le immagini documentano l’esibizione di un simbolo sul dorso della maglietta, riconducibile a quelli vietati dall’art. 3 legge n. 654/1975. L’applicazione del simbolo mediante adesivi, secondo l’id quod plerumque accidit, non può essere avvenuta all’insaputa di chi indossava l’indumento. Irrilevante, infine, la richiesta di archiviazione penale, perché il DASPO non sanziona ma previene. La censura è quindi infondata; l’impugnazione del diniego di accesso è inammissibile per assenza di specifiche censure.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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