Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 172 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo al giudicato, ove notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorsi inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo. È legittima la nomina del commissario ad acta fin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, senza riconoscimento di compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Il Fatto

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al decreto con cui la Corte d’appello di Lecce, nell’ambito di un procedimento ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di € 5.360,00 a titolo di equa riparazione, oltre alle spese in favore del difensore distrattario.

Dedotto il mancato adempimento spontaneo, la ricorrente ha chiesto al TAR di ordinare all’Amministrazione il pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi, e di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese di merito sulla pretesa esecutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto azionato possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.

Il TAR ha poi verificato il perfezionarsi delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni per lo stesso credito, l’ammontare residuo e la modalità di riscossione prescelta.

È altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Da qui l’accertamento dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto, con pagamento delle somme riconosciute — se e nella misura in cui siano tuttora dovute — oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Il Collegio ha fissato il termine di novanta giorni per l’adempimento, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha quindi nominato fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel dirigente che sarà specificato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Sulle spese, il TAR ha applicato la soccombenza e riconosciuto il rimborso delle spese vive e accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per il giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022, con distrazione in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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