Divieto di detenzione armi e condotta minacciosa verso la polizia (TAR Toscana n. 1058 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto di armi l’amministrazione di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio di affidabilità, non sindacabile se non sotto il profilo della ragionevolezza e della coerenza. Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931, il divieto di detenzione può fondarsi anche su situazioni non penalmente rilevanti, purché indicative di una condotta non specchiata e assistite da elementi seri e oggettivamente apprezzabili. Il potere di polizia in materia di armi è autonomo rispetto al piano penalistico e prescinde dalla necessità di un illecito penale, ben potendo essere esercitato a fronte di un solo episodio dal quale sia ragionevole desumere in via prognostica il rischio di un uso improprio delle armi. Il provvedimento ha natura cautelare, non sanzionatoria, e si fonda su considerazioni probabilistiche basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento dell’adozione.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto della Prefettura di Lucca con cui gli è stato imposto il divieto di detenzione armi e munizioni, a seguito della segnalazione alla Procura della Repubblica per il reato di cui all’art. 336 cod. pen.
Le circostanze risalgono alla demolizione di una tettoia nel fondo di proprietà della famiglia del ricorrente, disposta d’ufficio dal Comune al termine di una lunga vicenda contenziosa. Dinanzi agli agenti intervenuti, il ricorrente avrebbe pronunciato minacce di morte e, dopo aver prelevato una mazza, avrebbe minacciato i presenti. La Prefettura ha ritenuto la condotta sintomatica della non completa affidabilità nell’uso delle armi. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 39 TULPS, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui non esiste una posizione di diritto soggettivo assoluto alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi, in deroga al divieto degli artt. 699 cod. pen. e 4, comma 1, l. n. 110/1970. L’amministrazione può valorizzare anche situazioni non penalmente rilevanti, purché indicative di condotta non specchiata, dovendo prevenire la commissione di illeciti sulla base di elementi seri e oggettivamente apprezzabili.
Il potere di polizia in materia di armi si colloca su un piano autonomo rispetto a quello penalistico: può essere esercitato anche a fronte di un solo episodio non costituente reato, se da esso sia ragionevole desumere in via prognostica il rischio di un uso improprio delle armi. I provvedimenti di divieto e di revoca non hanno finalità sanzionatoria, ma natura cautelare, e si fondano su valutazioni probabilistiche condotte secondo logicità e ragionevolezza.
Il Tribunale condivide tale assetto e ribadisce che il titolo può essere rilasciato solo a persone esenti da mende e al di sopra di ogni sospetto, rispetto alle quali esista completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, richiamando TAR Toscana n. 1232 del 2023 e n. 299 del 2017.
Nel caso concreto, la Prefettura ha ragionevolmente ritenuto che il grave comportamento tenuto in spregio alle forze di polizia fosse indice inequivocabile di pericolo di abuso, rivelando l’indole violenta del ricorrente e la sua incapacità di dominio degli impulsi. La valutazione non è censurabile: l’episodio lumeggia una personalità violenta e incline a non rispettare le leggi e l’autorità. La carenza di autocontrollo manifestata è logicamente idonea a fondare dubbi sul corretto utilizzo delle armi.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000.
Nota della Redazione
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