Ottemperanza al giudicato e dissesto: ammissibile il ricorso se serve attività cognitoria (C.G.A.R.S. n. 486 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di dissesto dell’ente locale e il conseguente divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive ai sensi dell’art. 248, comma 2, d. lgs. n. 267 del 2000 non precludono la proposizione del giudizio di ottemperanza quando l’adempimento del giudicato richieda un’attività sostanzialmente cognitoria e non il mero pagamento di somme. Rientra in tale ambito la domanda di rinnovazione, ora per allora, di un titolo edilizio illegittimamente negato e di quantificazione del danno secondo i criteri fissati dalla sentenza passata in giudicato. Il Giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, assegna all’ente un termine per l’esecuzione e nomina, sin d’ora, un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando, per la complessità della condotta richiesta, il rimedio risulti manifestamente iniquo.

Il Fatto

Con la sentenza n. 507 del 30 maggio 2019 questo Consiglio aveva accolto l’appello avverso la pronuncia del TAR Sicilia – Catania, annullando il diniego di proroga di una concessione edilizia e dichiarando l’obbligo del Comune di rinnovare il titolo, ora per allora, oltre alla condanna al risarcimento dei danni e alle spese.

Il ricorrente, divenuto unico proprietario del terreno per successione e per atto di trasferimento, ha notificato la sentenza al Comune nel gennaio 2024. L’ente ha comunicato di aver dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione consiliare e che era stata avviata la rilevazione delle passività da parte della Commissione straordinaria di liquidazione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la rinnovazione del titolo edilizio e, in subordine, la determinazione del danno per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità legata al dissesto. Richiamando un indirizzo consolidato del giudice amministrativo, rileva che la formulazione dell’art. 243-bis, comma 4, d. lgs. n. 267 del 2000 è analoga a quella dell’art. 248, comma 2, che vieta le azioni esecutive dalla dichiarazione di dissesto sino all’approvazione del rendiconto.

La giurisprudenza citata — Cons. Stato, sez. IV, n. 6411 del 2020 e n. 6897 del 2020 — chiarisce che il divieto opera solo quando si tratti di azione esecutiva in senso tecnico. La normativa sul dissesto tutela la par condicio creditorum e incide sulla posizione del vincitore di una lite contro la pubblica amministrazione solo quando l’importo dovuto è già quantificato e non occorre altra attività che il materiale adempimento, come affermato dall’Ad. Plen. n. 4 del 1998.

Il Collegio osserva che le disposizioni richiamate precludono la domanda di esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme, ma consentono la proponibilità del giudizio di ottemperanza in tutti i casi in cui vada esercitato un potere sostanzialmente cognitorio. Analoga conclusione era già stata raggiunta con riferimento all’art. 159 d. lgs. n. 267 del 2000 e all’art. 42-bis in materia espropriativa.

Il ricorso è pertanto ammissibile: nel caso concreto l’adempimento richiede la rinnovazione del titolo edilizio e la quantificazione del danno secondo i criteri della sentenza n. 507 del 2019. Nel merito, essendo pacifica l’inottemperanza, il Collegio afferma la persistenza dell’obbligo del Comune di adottare i provvedimenti necessari nel termine di 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, applicando puntualmente il metodo e i criteri stabiliti dal giudicato.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio esclude che ne ricorrano i presupposti, risultando manifestamente iniquo il rimedio tenuto conto dell’obiettiva complessità della condotta di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine, è nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel responsabile dell’ufficio tecnico regionale competente, con facoltà di delega, e compenso liquidato in acconto e saldo in complessivi euro 4.000,00, dovuto solo se l’attività commissariale si renda effettivamente necessaria. All’esito dell’integrale adempimento il commissario curerà l’insinuazione del credito nella massa passiva ai sensi dell’art. 254 d. lgs. n. 267 del 2000. Il ricorso è quindi accolto e le spese sono poste a carico del Comune inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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