Pertinenza urbanistica e vano sgombero autonomo: no alla sanatoria (C.G.A.R.S. n. 493 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di pertinenza urbanistica è distinta e più ristretta di quella civilistica e ricorre solo per manufatti di modeste dimensioni, con funzione esclusivamente accessoria dell’edificio principale, a esso coessenziali e privi di autonomo valore di mercato. Il limite volumetrico del 20% posto dall’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 non definisce la pertinenza, ma la presuppone, e non è sufficiente a qualificare come accessorio un’opera dotata di autonomia funzionale. Il manufatto che amplia i volumi abitabili costituisce nuova costruzione e resta abusivo se realizzato senza titolo. Il diniego di accertamento di conformità è legittimo quando l’opera non è sanabile per la sua natura. Nei confronti dell’atto amministrativo plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola ragione giustificatrice, con assorbimento delle censure avverso le altre.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza con cui il TAR Palermo ha respinto il ricorso avverso un’ordinanza di demolizione relativa a opere edili realizzate senza titolo abilitativo e il successivo diniego di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. In primo grado era stata dichiarata la parziale improcedibilità del ricorso per la tettoia, regolarizzata con CILA in sanatoria, mentre nel resto il ricorso era stato respinto. Il giudice amministrativo aveva escluso la natura pertinenziale del vano sgombero, ritenendolo un ampliamento dei volumi abitabili e quindi non riconducibile all’edilizia libera.

L’appellante contesta tale qualificazione, invocando l’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001: l’opera, di volumetria inferiore al 20% dell’edificio principale, sarebbe realizzabile con titolo semplificato. Con il secondo motivo ripropone la censura sul mancato rispetto delle distanze legali dal confine, assorbita in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello. Il manufatto consiste in un vano di sgombero in muratura con wc interno, destinato a deposito provvisorio di beni e rifiuti speciali. La Corte richiama la distinzione tra pertinenza civilistica e pertinenza urbanistica: quest’ultima si identifica con il manufatto di modeste dimensioni, con funzioni soltanto accessorie dell’edificio principale, coessenziale e privo di autonomo valore di mercato (Cons. Stato n. 4181/2022; Cons. Stato n. 406/2015).

Il passaggio decisivo riguarda il rapporto tra l’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 e la nozione di pertinenza. La Corte richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3031/2024: la previsione sul volume superiore al 20% non definisce la pertinenza ma la presuppone, sicché la nozione va tratta altrove. Il limite volumetrico attiene all’aspetto civilistico e al titolo edilizio richiesto, ma non esaurisce la valutazione edilizia: un’opera superiore alla soglia richiede il permesso di costruire, mentre quella inferiore può essere realizzata con SCIA o CILA, purché ne abbia effettivamente natura pertinenziale.

Nel caso concreto il vano, come ammesso dal tecnico di parte e confermato dalle foto in atti, presenta autonomia funzionale e realizza un ampliamento dei volumi abitabili. Esso non è quindi riconducibile all’edilizia libera e la sua natura abusiva legittima il diniego di sanatoria.

Quanto al motivo sulle distanze, la Corte lo ritiene irrilevante. Il provvedimento impugnato è plurimotivato: ai fini del rigetto del ricorso è sufficiente la legittimità di una sola ragione espressa, con assorbimento delle censure relative alle altre. La confermata autonomia giustificatrice dell’atto impedisce comunque l’annullamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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