Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1272 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto e notificato all’amministrazione, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata: esso costituisce titolo idoneo al giudizio di ottemperanza. Una volta decorsi infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo e il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. All’accoglimento segue la nomina del commissario ad acta, cui non è dovuto compenso per il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Con decreto depositato nel 2019 la Corte d’Appello di Lecce, decidendo sull’equa riparazione ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore dei ricorrenti. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione.
I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione, non opposto e notificato al Ministero, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, con la conseguenza che è esperibile il rimedio dell’ottemperanza.
Il TAR accerta poi il perfezionarsi delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per lo stesso credito e le modalità di riscossione prescelte, come prescritto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001 in combinato con gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. È infine decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza pagamento.
Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Il Collegio esclude espressamente il compenso in favore del commissario, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
Segue la condanna del Ministero alle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, oltre al rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione dell’ottemperanza, in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.