L’annotazione ANAC della risoluzione contrattuale non richiede l’accertamento dell’inadempimento (TAR Lazio n. 7997 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ANAC, nell’esercizio del potere di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici ex art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, è tenuta a valutare l’utilità della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario e la sua non manifesta infondatezza, ma non può sostituirsi al giudice competente nell’accertamento nel merito dell’inadempimento contrattuale. La verifica demandata all’Autorità ha carattere inevitabilmente sommario e la “manifesta infondatezza” della segnalazione ricorre solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale ovvero sussistano prove pronte e liquide idonee a dimostrare con immediatezza che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico.
Il Fatto
Una stazione appaltante ha disposto, con provvedimento del 2 dicembre 2024, la risoluzione del contratto di appalto per la ristrutturazione di un edificio, ai sensi dell’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, per gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori imputabili all’appaltatore. Dell’adozione del provvedimento è stata data comunicazione all’ANAC, che ha avviato il procedimento di annotazione nel casellario informatico e, all’esito dell’istruttoria, ha disposto l’annotazione della notizia il 3 settembre 2025.
L’operatore economico ha impugnato il provvedimento di annotazione, nonché la segnalazione e il regolamento ANAC di gestione del casellario, deducendo la mancata valutazione delle proprie difese e la lacunosità della motivazione, sostenendo che l’Autorità non avrebbe dovuto procedere all’annotazione per l’assenza dei presupposti. La società aveva instaurato un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Gorizia per contestare la penale irrogatale e far accertare che la risoluzione era imputabile alla stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto la domanda di estromissione della stazione appaltante dal giudizio, rilevando che la sua presenza consente al giudice di disporre degli apporti partecipativi necessari a far luce sugli aspetti del rapporto presupposto tra operatore economico e stazione appaltante, di immediato interesse nella verifica di legittimità del provvedimento di iscrizione.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricordando che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l’ANAC ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico.
La Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione in ordine all’utilità della notizia risulta alleggerito nelle ipotesi in cui vengono in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi e, in particolare, nell’ipotesi tipica di annotazione di una risoluzione contrattuale. In tali casi, tuttavia, l’Autorità non può esimersi dal considerare se la notizia sia idonea a fornire alle stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico.
Quanto alla verifica di non manifesta infondatezza, il Collegio ha evidenziato che essa importa lo svolgimento di una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l’inserimento di notizie manifestamente infondate: essa ricorre solo allorché sia ictu oculi rilevabile un uso abnorme del potere di risoluzione contrattuale o in presenza di prove pronte e liquide, idonee a dimostrare con immediatezza che l’inadempimento non è imputabile all’operatore economico.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR ha ritenuto infondate tutte le doglianze della ricorrente: la notizia annotata era utile in quanto riguardava una risoluzione per grave inadempimento disposta in ragione di un ritardo insanabile e dell’abbandono del cantiere; l’instaurazione del giudizio civile non appariva idonea a dimostrare con evidenza la palese insussistenza dell’inadempimento, né la manifesta illegittimità della risoluzione; alcuna documentazione era stata prodotta per comprovare che l’abbandono del cantiere fosse dipeso dall’impossibilità di proseguire i lavori per la mancata approvazione di una variante. L’ANAC aveva inoltre dato evidenza nel corpo dell’annotazione del giudizio instaurato, circostanza comprovante che non vi era stata alcuna omissione di esame delle deduzioni della società.
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Nota della Redazione
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