Tariffe dipendenze patologiche, illegittimo l’aggiornamento senza istruttoria adeguata (TAR Sardegna n. 18 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere della Regione di determinare le tariffe delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese in regime di accreditamento ha natura tecnico-discrezionale e incontra il limite della razionalità e della trasparenza del percorso istruttorio. L’amministrazione che aggiorna le tariffe ai sensi dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 deve dar conto del modo in cui ha elaborato i dati forniti dagli erogatori e delle ragioni per cui ha escluso o aggregato singole voci di costo. È illegittimo, per difetto di istruttoria e illogicità, l’aggiornamento che convogli in una macrovoce indistinta “spese generali” oneri direttamente riferibili alla produzione e parametri il costo del personale al CCNL del comparto sanitario pubblico quando il servizio sia erogato in via esclusiva da operatori privati accreditati, senza adeguata motivazione e in contrasto con il diverso criterio applicato in altri settori. Il giudice amministrativo non sostituisce la valutazione dell’amministrazione, ma verifica la coerenza del metodo con i dati acquisiti.

Il Fatto

Le associazioni e cooperative ricorrenti, riunite nel coordinamento regionale degli enti accreditati per le dipendenze patologiche, impugnano la delibera della Giunta regionale n. 4/56 del 15.2.2024 e i relativi allegati. Gli atti rideterminano le tariffe per le prestazioni residenziali e semiresidenziali di trattamento delle dipendenze e fissano il tetto di spesa per l’acquisto delle prestazioni da parte dell’azienda regionale della salute.

I ricorrenti contestano un unico articolato motivo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, arbitrarietà, irragionevolezza, contraddittorietà e disparità di trattamento. Sostengono che l’istruttoria ha trascurato voci di costo insopprimibili connesse ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, che le tariffe sono state parametrate a costi del personale del settore pubblico e che il margine operativo e la quota di spese generali sono penalizzanti rispetto alla riabilitazione globale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. Premesso che la memoria di ARES è tardiva e inutilizzabile, il giudice ricostruisce la natura del potere esercitato: la Regione determina autoritativamente le condizioni di acquisto delle prestazioni, dovendo contemperare la remuneratività delle tariffe per i privati e l’equilibrio finanziario del sistema sanitario. Il sindacato resta circoscritto ai vizi di travisamento, illogicità, disparità e irragionevolezza, come ricorda il precedente Cons. Stato, Sez. III, n. 9509 del 2024.

L’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992, al comma 6, impone di aggiornare le tariffe tenendo conto dei livelli essenziali di assistenza, dell’innovazione e dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi. Su questa base il Tribunale valuta le specificità del settore: le prestazioni sono garantite solo dagli enti ricorrenti in regime convenzionale, dato rimasto incontestato, e l’art. 35 del DPCM 12.1.2017 pone i trattamenti a totale carico del Servizio sanitario nazionale. Un assetto tariffario insostenibile non consente ai privati di ritirarsi, perché ciò comporterebbe la mancata erogazione dei LEA.

Sul primo versante la carenza investe il metodo. L’amministrazione ha convogliato in “spese generali” una pluralità indefinita di costi direttamente riferibili alla produzione, come il vitto, senza esplicitare componenti e peso delle stesse nella tariffa. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 762/2018 sull’esigenza di ridurre l’asimmetria informativa e incrementare il corredo motivazionale. L’aumento della voce al 25% non compensa i costi esclusi: già il solo vitto saturerebbe i costi generali stimati.

Sul secondo versante è illogica la scelta del contratto collettivo. La Regione ha stimato il costo del personale sulla base del CCNL della sanità pubblica, mentre nella riabilitazione globale ha applicato il settore privato proprio perché gli operatori privati coprono la quasi totalità dell’offerta. Ignorare il diverso parametro in un ambito in cui il privato è indispensabile genera disparità di trattamento.

Il ricorso è dunque fondato e gli atti sono annullati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti. Gli enti resistenti sono tenuti a un supplemento istruttorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione, applicando le metodiche già in uso con gli adeguamenti necessari. Le spese sono compensate per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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