Carta docente va eseguita anche dopo giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 3341 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È esperibile il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro. Grava sull’amministrazione resistente l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo né comprovi l’avvenuto pagamento resta inadempiente. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione entro un termine e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm..

Il Fatto

Il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato l’amministrazione ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre accessori. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva.

Poiché il Ministero non aveva provveduto al rilascio e all’accredito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dello strumento. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione proviene dal giudice ordinario ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria: rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi scrutinato i presupposti processuali. Ha ritenuto rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e il termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha inoltre verificato la documentata notificazione della sentenza all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha messo in discussione l’idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio dell’onere della prova posto dall’art. 2697 cod. civ., i fatti estintivi o impeditivi del diritto devono essere provati da chi vi ha interesse. Sussiste quindi l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza.

Il Tribunale ha ordinato al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione generale, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso qualsiasi emolumento, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e l’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ha ritenuto la relativa disciplina applicabile per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro, in linea con TAR Calabria n. 1706 del 2024 e TAR Campania n. 5142 del 2024. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione a favore del procuratore anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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