Concessione demaniale temporanea e subaffidamento ex art. 45-bis cod. nav. (TAR Liguria n. 139 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima temporanea rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale in favore del Comune, in aggiunta a quella già in essere e senza estromissione del concessionario originario, costituisce titolo autonomo e non una subconcessione. L’art. 45-bis cod. nav. abilita il concessionario a subaffidare il bene a terzi per lo svolgimento delle attività assentite, senza che ciò comporti una nuova concessione in capo al subaffidatario. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dell’atto o per l’assenza di un apporto partecipativo idoneo a incidere sul contenuto, ricorre l’ipotesi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo verifica in concreto l’incidenza causale del vizio procedimentale sull’esito decisorio.

Il Fatto

La ricorrente, società di progetto titolare di un’area demaniale in subconcessione nel compendio di “Ponte Parodi”, impugnava l’atto con cui l’Autorità di Sistema Portuale aveva accolto l’istanza del Comune diretta al rilascio di una concessione demaniale temporanea su una porzione del medesimo compendio, destinata al Luna Park invernale 2023/24, e la successiva determinazione comunale di accettazione delle condizioni.

La vicenda si inserisce in un contenzioso risalente: dopo l’affidamento in concessione del 2006 e la subconcessione del 2007, il Consiglio di Stato aveva condannato l’Amministrazione marittima a liberare le aree e a eseguire le opere di cinturazione, con successivo giudizio di ottemperanza e consulenza tecnica d’ufficio. La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 45-bis cod. nav., il difetto di partecipazione procedimentale e l’intralcio alle operazioni peritali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali, attesa l’infondatezza nel merito. Sul primo motivo, il TAR chiarisce che l’ente portuale non ha rilasciato una subconcessione, ma un’autonoma concessione ex art. 36 cod. nav., aggiuntiva e temporanea, giustificata dall’inutilizzo delle aree per lo stallo del progetto e per la pendenza del giudizio di ottemperanza. Contestualmente ha autorizzato il Comune a subaffidare il bene ai giostrai in forza dell’art. 45-bis cod. nav.

La concessione contestata non ha impedito la fruizione del compendio da parte della concessionaria e della subconcessionaria. L’area giaceva inutilizzata e la concessionaria aveva prestato esplicito assenso al rilascio del titolo provvisorio. La licenza conteneva clausole di salvaguardia che ponevano a carico del Comune l’obbligo di liberare il sito su richiesta, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora fossero serviti spazi per i lavori o per gli accertamenti del C.T.U.

Sul secondo motivo, il Tribunale osserva che, a prescindere dall’onere di avviso, l’apporto partecipativo non avrebbe potuto influire sul contenuto del provvedimento. Opera quindi la preclusione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamando C.G.A. Reg. Sic. n. 845 del 2021 e T.A.R. Calabria n. 1585 del 2022. Rilevano gli interessi pubblici allo sfruttamento del sito, il canone incamerato, il nulla osta della concessionaria e le clausole di salvaguardia; la ricorrente, peraltro, era intervenuta con propria pec.

Quanto al terzo motivo, la Corte esclude che il Luna Park sia stata la causa determinante dell’allungamento delle operazioni peritali. Il perito non avrebbe comunque eseguito i sondaggi nei tempi iniziali per la complessità delle indagini; le attività si sono svolte circa quattro mesi dopo la scadenza della concessione. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese in favore di entrambe le Amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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