La prova dell’inadempimento nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione (TAR Sicilia n. 3337 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve l’onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e divenuto definitivo nonché l’inutile decorso del termine di adempimento. Grava invece sull’amministrazione, per il principio di cui all’art. 2697 c.c., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, e dunque dell’avvenuta esecuzione del giudicato. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’adempimento, lascia sussistere l’inadempimento e legittima l’accoglimento del ricorso, la fissazione del termine per l’esecuzione e la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. ha carattere non automatico e può essere esclusa in presenza di obiettive difficoltà legate a vincoli normativi e di bilancio.
Il Fatto
Con sentenza n. 5414/2024 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di € 2.000,00 oltre accessori.
La ricorrente riferisce che l’amministrazione non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato. Propone quindi ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese e l’applicazione della somma ulteriore di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituisce con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta alcun adempimento da parte del Ministero. Il ricorso è pertanto fondato.
Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c. e rileva che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire, individuato dall’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a.; incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia di quel fatto o l’estinzione del diritto.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento. L’onere probatorio resta dunque non assolto e la difesa di mera forma non vale a contrastare la pretesa.
Il ricorso è accolto con ordine di integrale ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso: la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.
Il Collegio esclude invece la penalità di mora, valorizzando le specifiche difficoltà dell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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