Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Campania n. 6064 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’adempimento, spontaneo o del commissario.
Il Fatto
Il ricorrente ha azionato davanti al TAR Campania la sentenza n. 8843/2025 del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l’importo di € 500 per ciascuna annualità.
La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione il 2 dicembre 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione. Decorso il termine dilatorio, l’amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nel rispetto formale del decisum, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica quindi i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione; è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine di ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del Ministero per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente. Il commissario si insedia su istanza della parte ricorrente e assicura l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.
Quanto alla domanda di condanna pecuniaria ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il TAR l’accoglie nei limiti degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o di quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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