Ricorso per ottemperanza al giudicato: termine e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1846 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata impugnazione del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso è liquidato con successivo decreto collegiale e la parcella va depositata, a pena di decadenza, nei termini di legge, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per alcuni anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici per € 2.500,00, oltre interessi. La sentenza era stata notificata all’amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria.

Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Il Tribunale ha poi precisato i profili relativi al commissario. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019.

Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 55 del medesimo d.P.R., all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro n. 75 del 3.12.1991, e, per le ulteriori spese, all’art. 56 del citato d.P.R.

La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 d.P.R. n. 115/2002, con la precisazione che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione. Il commissario è inoltre tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura che tiene conto della non particolare complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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