Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sui conteggi (TAR Lombardia n. 2452 del 23.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale esecutivo vincola l’amministrazione nella sua esatta dimensione, determinata dal provvedimento, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti per l’amministrazione, dovendosi verificarne misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 689/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per plurimi anni scolastici, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese legali distratte a favore dei difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata il 27.6.2023.
L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Tribunale precisa però la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da ciò deriva il principio centrale: l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati gli artt. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: dalla notificazione del titolo esecutivo le amministrazioni statali dispongono di tale intervallo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. L’amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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