Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3311 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al titolo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non contestato il credito nell’an e nel quantum, deve essere dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’amministrazione un termine per il pagamento. Per il caso di ulteriore inerzia il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il soggetto individuato in motivazione, con facoltà di delega, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 333/2023, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate in quel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Il Ministero non ha eseguito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto senza formulare deduzioni sul punto. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 7 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nella verifica dell’inottemperanza all’obbligo di pagamento imposto dal titolo giudiziale e dei presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma che disciplina il rimedio e rileva che il titolo è passato in giudicato e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Sul piano probatorio il Tribunale valorizza la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente, dalle quali risulta che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero non ha contestato il credito nell’an e nel quantum, né ha fornito indicazioni sullo stato della procedura. Ne trae che la mancata esecuzione è provata e non contestata.
Il ricorso è pertanto fondato e viene accolto: è dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente è assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà agire entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell’amministrazione. Seguirà relazione alla Sezione sull’assolvimento del mandato. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite, liquidate in euro 1000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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