Inerzia del Ministero sull’esecuzione del giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3310 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione che non abbia dato esecuzione al giudicato di condanna è inottemperante. Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale pagamento. Ove l’inerzia perduri, è legittima la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’assenza di contestazione sull’an e sul quantum del credito consolida l’accoglimento.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità ivi indicate e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice ed è passato in giudicato.

Non avendo il Ministero dato esecuzione, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’amministrazione si costituisce con atto di mera forma, resistendo senza articolare difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto: deve dichiararsi l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per procedere all’integrale pagamento.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso sarà determinato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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