Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 214 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di darvi esecuzione integrale, salvo le somme già corrisposte. Il termine assegnato all’Amministrazione decorre dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Ove perduri l’inerzia, è nominato commissario ad acta il dirigente competente, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro centoventi giorni con ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non sussistono particolari motivi di dubbio sul sollecito adempimento, essendo sufficiente la nomina del commissario in funzione acceleratoria. L’Amministrazione è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza quando l’inadempimento non è controverso al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Fermo, con sentenza n. 72/2024, ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto propedeutico, mediante accredito sulla Carta del Docente di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 25 novembre 2024, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione e ha agito per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l’assegnazione di un termine non superiore a sessanta giorni e la nomina del commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 20 marzo 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione del ricorso.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio ha sottolineato che, in presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui al citato art. 14 d.l. n. 669/1996, la PA non ha opposto effettive ragioni di diritto contrarie alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
È stato quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, con assegnazione del termine di trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di inutile decorso, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero, con facoltà di adottare ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
Il Collegio ha invece rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario ad acta.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione in favore del ricorrente, liquidate in € 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.