Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1391 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo verifica il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e accerta l’avvenuta definitività del titolo esecutivo. Riconosciuta la pretesa creditoria e l’inerzia dell’amministrazione, il Collegio ordina l’erogazione delle somme residue e degli interessi legali, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Nomina quindi il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento, con termine ulteriore per l’esecuzione del titolo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente con qualifica di funzionario direttivo tecnico superiore forestale, aveva acquisito il diritto alla ripartizione dei compensi incentivanti previsti dall’art. 18 legge n. 109/1994 e confermati dall’art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006, in relazione a numerosi incarichi conferiti dall’amministrazione regionale di appartenenza. Il diritto è stato accertato dalla sentenza n. 2639/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che ha condannato l’amministrazione al pagamento di € 30.250,80 oltre interessi legali, spese e compensi.

Il titolo, notificato il 14 maggio 2024 e divenuto definitivo, è stato eseguito solo parzialmente, con il pagamento di € 3.029,83 riferito a cinque decreti. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, notificato il 12 febbraio 2025, per ottenere il pagamento della somma residua di € 26.975,64. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. La notifica del ricorso, avvenuta il 12 febbraio 2025, risulta successiva di oltre otto mesi alla notificazione della sentenza, con conseguente rispetto del termine di legge.

Analogamente verificato è il requisito del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, condizione necessaria ogni qual volta l’ottemperanza non riguardi provvedimenti del giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6905 del 2011 e dà atto dell’attestazione di segreteria del 7 febbraio 2025.

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania. Accertato il parziale inadempimento, il Collegio accoglie la domanda e ordina all’amministrazione di corrispondere la somma residua di € 26.975,64, incrementata degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Il Tribunale nomina quindi il commissario ad acta nella persona del Dirigente del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine assegnato all’amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 93, comma 1, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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