Accesso agli atti edilizi e vicinitas: irrilevante la contiguità fisica delle proprietà (TAR Sicilia n. 1386 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti relativi ai titoli edilizi, il requisito della vicinitas è idoneo a fondare l’interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione documentale. L’interesse all’accesso può, invero, prescindere dalla sussistenza di una contiguità fisica fra le diverse proprietà, dovendosi verificare soltanto la strumentalità della documentazione rispetto alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato sull’assenza di confinazione e sull’opposizione dei controinteressati, quando il richiedente agisca per verificare la legittimità di un trasferimento di volumetria e delle varianti esecutive. Il giudice amministrativo, accertata la sussistenza dell’interesse, ordina all’amministrazione di consentire l’accesso nel termine assegnato.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al Comune di Sinagra di prendere visione ed estrarre copia di una serie di titoli edilizi risalenti, delle denunce di inizio attività e delle segnalazioni certificate di agibilità relativi a un fabbricato, oltre a ogni atto inerente a un permesso di costruire formatosi nel 2024 e alla particella interessata dall’intervento.
L’amministrazione aveva negato l’accesso con un provvedimento del gennaio 2025, fondandolo sull’opposizione dei controinteressati e sull’assenza di un interesse diretto in capo alla richiedente, non confinante con l’immobile. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo di essere comproprietaria di un terreno confinante e di avere interesse alla verifica della legittimità dell’intervento, essendo pendente altro ricorso avverso il permesso di costruire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ricostruendo in primo luogo la posizione della ricorrente rispetto all’area dell’intervento. La stessa è comproprietaria di un fondo confinante e la sua abitazione dista poche decine di metri dall’area interessata, circostanza che vale a collocarla in una posizione qualificata rispetto agli atti richiesti.
Il giudice ha individuato l’interesse ostensivo nella necessità di verificare la legittimità del trasferimento di cubatura, che avrebbe consentito la realizzazione dell’edificio in area agricola, nonché di accertare il rispetto della fascia di rispetto stradale e le eventuali varianti apportate in corso d’opera al progetto originario. Tali esigenze sono state ritenute strumentali alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, anche in ragione del contenzioso già avviato sul titolo edilizio.
Il passaggio centrale della decisione riguarda il requisito della contiguità fisica. Il Collegio ha affermato che l’interesse all’ostensione documentale non richiede la confinazione tra le proprietà, cosicché appare irrilevante che le stesse non siano fisicamente adiacenti. La vicinitas, intesa come stabilità del legame territoriale con l’area dell’intervento, è stata considerata sufficiente a legittimare la richiesta di accesso in materia edilizia.
Parimenti irrilevante si è rivelata l’opposizione manifestata dai controinteressati, che l’amministrazione aveva posto a fondamento del diniego. Il provvedimento negativo è stato pertanto ritenuto illegittimo e il ricorso accolto.
In conseguenza dell’accoglimento, il TAR ha ordinato al Comune di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Segretario Generale dell’ente, con un successivo termine di trenta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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