Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 956 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto al titolo esecutivo giudiziale e ordina l’integrale esecuzione del decisum entro un termine perentorio. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente prima che il creditore possa procedere ad esecuzione forzata o proporre il ricorso. La nomina del commissario ad acta non è automatica: resta riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri dopo la scadenza del termine assegnato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che riconosceva il diritto al beneficio economico della Carta del docente e alla retribuzione professionale docenti, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo giudiziale è stato notificato all’Amministrazione ed è passato in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al TAR Puglia. L’Amministrazione si è costituita in giudizio. La causa è stata trattenuta per la decisione alla camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e la sua notificazione all’Amministrazione debitrice. Nel caso di specie la sentenza del giudice del lavoro risulta notificata e divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria.
Il giudice amministrativo accerta poi il decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La norma impone alle Amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obbligo di pagamento di somme entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata o alla notifica dell’atto di precetto prima di tale termine.
Accertato che non risulta alcun adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo, il ricorso è fondato. Il TAR ordina al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio la riserva all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine assegnato. La scelta si fonda sul comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione. Le spese sono poste a carico del Ministero soccombente, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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