Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 206 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Il titolo esecutivo costituito da copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, non richiede più l’apposizione della formula esecutiva. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, senza liquidazione di compenso quando questi sia dipendente della stessa amministrazione debitrice.

Il Fatto

La parte ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di 500,00 euro, per ogni anno scolastico di servizio prestato a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con condanna al pagamento di 2.000,00 euro.

La sentenza, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, è passata in giudicato. La parte ricorrente ha lamentato l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la mancata esecuzione spontanea del capo condannatorio concernente il rilascio della Carta, chiedendo l’attivazione della stessa, l’accredito della somma e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto il ricorso muovendo dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Collegio ha verificato la ritualità del titolo esecutivo. La sentenza ottemperanda risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

È stato inoltre riscontrato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo della stessa di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta elettronica e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio. Ha quindi nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale Commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero intimato, con facoltà di delega, per provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese, liquidate in 800,00 euro oltre accessori, seguono la soccombenza con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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