Divieto di detenzione armi annullato per carente istruttoria (TAR Calabria n. 588 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS non costituisce una sanzione ma una misura di prevenzione fondata su una prognosi di inaffidabilità del soggetto, che l’Amministrazione deve motivare con riferimento a specifici elementi di fatto emersi dall’istruttoria. La mera esistenza di una conflittualità con terzi, per legittimare la revoca, deve essere accertata nella sua oggettività e non può prescindere dalla valutazione del ruolo effettivamente rivestito dal detentore nelle vicende poste a fondamento del provvedimento. Il giudizio di inaffidabilità non può essere formulato laddove il soggetto risulti persona offesa del reato e abbia autonomamente richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine, dovendosi in tal caso esigere un più approfondito accertamento dei fatti e un maggiore sforzo motivazionale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare da oltre cinquant’anni di licenza di porto e detenzione di armi, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto il divieto di detenzione di armi e munizioni, con contestuale ritiro del libretto personale. Il provvedimento si fondava su una presunta situazione di alta conflittualità con un terzo soggetto, emersa in occasione di una lite verbale per la quale era stato necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine, nonché su un esposto presentato dal medesimo terzo. Il ricorrente deduceva, tra i vari motivi, il difetto di istruttoria e motivazione, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 39 TULPS, evidenziando di essere stato lui stesso a contattare la polizia e di essere persona offesa in un procedimento penale conclusosi con la condanna del soggetto segnalante.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la licenza di porto d’armi può essere ricusata anche a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi”, trattandosi di una deroga alla regola generale di divieto di detenzione. La valutazione dell’Amministrazione, pur essendo connotata da ampia discrezionalità, non può prescindere dal riferimento a specifici elementi di fatto che, singolarmente e cumulativamente apprezzati, consentano di formulare una prognosi negativa circa l’affidabilità del soggetto. La tensione nei rapporti di vicinato o familiari può costituire indice rivelatore di tale inaffidabilità, ma solo quando la contiguità dei rapporti renda verosimile un’escalation del conflitto.
Nel caso di specie, la Corte rileva che il presupposto della conflittualità di vicinato non sussiste, atteso che il ricorrente e il terzo segnalante vivono in zone diverse e la presenza del primo nel luogo della lite era circostanziata e occasionale, legata alla necessità di mostrare una villa di proprietà del figlio. L’elemento decisivo, tuttavia, è rappresentato dal ruolo passivo del ricorrente: egli risultava persona offesa in un procedimento penale conclusosi con decreto di condanna del segnalante per la contravvenzione di cui all’art. 674 c.p., e aveva egli stesso contattato per primo le Forze dell’Ordine.
La Corte osserva che, a fronte di una vicenda dai contorni non definiti, in cui entrambe le parti avevano chiamato il numero di emergenza a distanza di un minuto, l’Autorità di Pubblica Sicurezza avrebbe dovuto svolgere una più approfondita istruttoria. L’Amministrazione, invece, ha fondato il giudizio di inaffidabilità su elementi generici, senza valutare la personalità del detentore e dell’altro soggetto coinvolto, e senza chiarire le ragioni per cui il ricorrente, incensurato e con una gestione irreprensibile delle armi, avrebbe potuto abusarne.
In assenza di adeguata istruttoria e di attenta valutazione delle circostanze concrete, i provvedimenti impugnati sono stati ritenuti illegittimi e annullati, con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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