Recesso illegittimo del ricercatore e concorso del creditore al danno (TAR Campania n. 4250 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso anticipato dal contratto di ricercatore a tempo determinato è consentito solo in presenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., non essendo applicabile l’art. 2118 c.c.; il recesso ingiustificato è illegittimo per violazione del termine contrattuale e obbliga il recedente al risarcimento integrale del danno. Il reperimento di una migliore occasione lavorativa non integra giusta causa. Il danno va liquidato secondo le regole comuni, anche per relationem sugli importi retributivi erogati, senza che assuma rilievo l’art. 2126 c.c., estraneo alle ipotesi di contratto nullo o annullabile. La condotta indolente del datore, che ometta di attivare gli strumenti disponibili per contenere il pregiudizio, integra il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c.

Il Fatto

La ricorrente, nominata professore di seconda fascia presso altro Dipartimento, si è dimessa da ricercatrice a tempo determinato (tipologia A) presso l’Ateneo resistente, con contratto triennale, prima della scadenza. L’Università ha emesso un’ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. n. 639/1910 per la restituzione, con interessi, delle retribuzioni percepite, a titolo di risarcimento del danno da recesso anticipato in assenza di giusta causa ex art. 2119 c.c.

La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione deducendo, tra l’altro, l’inapplicabilità dell’obbligo restitutorio, la violazione dell’art. 2126 c.c. e dell’art. 36 Cost., l’assenza di danno e l’omessa attivazione dell’Ateneo per evitarlo, oltre all’errata applicazione ratione temporis del disciplinare e alla lesione dell’affidamento. L’Ateneo si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il recesso come inadempimento contrattuale. L’art. 2119 c.c., espressamente richiamato dall’art. 10 del contratto, consente il recesso ante tempus solo in presenza di una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto. Il reperimento di una migliore occasione lavorativa non integra tale causa.

Nei rapporti a tempo determinato è ammessa la domanda di risarcimento del danno da recesso illegittimo, richiamando Cass. civ., sez. lav., n. 30457 del 2021, Cass. civ., sez. lav., n. 13597 del 1992 e Cass. civ., sez. lav., n. 6530 del 1995: il recedente è obbligato al risarcimento integrale del danno, liquidato secondo le regole comuni. Sussiste dunque un pregiudizio risarcibile.

Il Collegio respinge le censure sulla restituzione delle retribuzioni. L’art. 2126 c.c. non si applica, non venendo in rilievo un contratto nullo o annullabile. Gli importi percepiti non costituiscono oggetto di domanda restitutoria, ma solo parametro di quantificazione del pregiudizio economico. Questo discende dalla perdita del finanziamento ministeriale sul PON Ricerca e Innovazione, con rimborso dell’anticipo al Ministero.

La quantificazione va risolta secondo i principi di causalità materiale e giuridica e di onere della prova, senza necessità di applicare direttamente le clausole del disciplinare sulla revoca o le dichiarazioni rese in sede di bando. Su questo punto il Collegio accoglie il profilo del concorso del creditore: l’Ateneo, dopo oltre sei mesi e solo su sollecitazione ministeriale, ha rinunciato al finanziamento con motivazione poco perspicua, omettendo di bandire una nuova selezione come consentito dall’art. 3, comma 4, del disciplinare.

Integrati i presupposti dell’art. 1227, comma 1, c.c., il pregiudizio non è interamente riconducibile al recesso. Il ricorso è accolto limitatamente al quantum, con riduzione della somma ingiunta della metà secondo la misura equa e congrua. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2118 c.c.

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