Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e cessazione della materia del contendere (TAR Molise n. 231 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso. Qualora la pretesa azionata trovi, nel corso del giudizio, spontanea e completa esecuzione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. L’esecuzione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese dell’amministrazione intimata.
Il Fatto
La ricorrente agiva innanzi al TAR Molise per conseguire l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, resa in sede civile, munita di formula esecutiva e notificata all’Istituto intimato. Il giudice ordinario, rigettando l’appello dell’I.A.C.P. della Provincia di Isernia, aveva confermato la decisione del Tribunale di Isernia che aveva annullato il decreto di rilascio e riconosciuto all’interessata il diritto di subentrare nell’assegnazione dell’alloggio, quale ascendente dell’assegnatario con cui conviveva da oltre due anni.
Secondo la prospettazione della ricorrente, l’Istituto non aveva dato esecuzione alla statuizione e continuava a imporre il pagamento del canone nella misura prevista per l’occupante senza titolo, anziché in base al reddito. L’amministrazione, regolarmente notificata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità del rimedio. Verifica il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello, attestato dalla cancelleria, e richiama l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza proprio “al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il Collegio osserva che il provvedimento da ottemperare è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quindi pienamente ricompresa tra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio ottemperanziale.
Nel merito, la produzione dell’atto di transazione intervenuto nel corso del giudizio e le inequivocabili conclusioni rassegnate in udienza dal difensore conducono alla definizione del giudizio mediante declaratoria della sopraggiunta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Il Tribunale ravvisa, infatti, che la pretesa azionata ha trovato nel frattempo spontanea e completa esecuzione. L’amministrazione aveva comunicato alla ricorrente l’adozione di una determinazione volta alla prosecuzione del rapporto locatizio, con compensazione del differenziale dei canoni, e la vertenza si è chiusa con un accordo transattivo.
Il Collegio ritiene nondimeno di porre le spese processuali a carico dell’I.A.C.P. di Isernia, valorizzando un dato decisivo: l’ottemperanza dovuta ha avuto luogo solo ben dopo la proposizione del ricorso. La condanna alle spese liquida l’importo in complessivi € 1.200,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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