Conflittualità familiare non basta per negare la riconsegna delle armi al comproprietario (TAR Sicilia n. 2488 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di consegna e custodia delle armi fondato sull’art. 39 T.U.L.P.S. postula un giudizio di inaffidabilità del richiedente, non essendo sufficiente la mera conflittualità familiare tra i comproprietari. Ove il richiedente non sia destinatario di alcun divieto di detenzione e sia titolare di regolare porto d’armi, il rifiuto dell’amministrazione di riconsegnare le armi di cui egli è legittimo proprietario difetta di motivazione e di istruttoria. La condizione di comproprietario ereditario legittima la richiesta, a nulla rilevando il divieto di alienazione ai prossimi congiunti gravante su altro soggetto. Il provvedimento che si limiti a valorizzare le liti tra familiari senza tradurle in una valutazione prognostica negativa sulla personalità del richiedente è pertanto illegittimo e va annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ereditato, insieme ai fratelli e alla madre, le armi regolarmente detenute dal padre defunto. La madre, con istanza alla Questura, aveva chiesto che le armi fossero registrate a nome di un altro figlio, rappresentando falsamente che nessuno degli altri eredi era interessato a detenerle. Il fratello, divenuto custode delle armi, era stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi condannato per lesioni in danno del ricorrente. Ne era seguito un decreto che vietava a quest’ultimo la detenzione delle armi, con possibilità di alienarle a persona non prossimo congiunto né convivente.

Il ricorrente, in qualità di comproprietario, aveva chiesto alla Prefettura la consegna delle armi. L’amministrazione aveva rigettato l’istanza e confermato il diniego, richiamando la forte conflittualità tra le parti e le numerose liti familiari. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione degli artt. 39 e 40 r.d. n. 773/1931, difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di incompetenza della Prefettura, secondo cui la pretesa atteneva al diritto successorio. Oggetto dell’impugnativa è invece la nota con cui l’amministrazione ha rigettato la richiesta di rilascio delle armi fondandola sulla conflittualità familiare. Non è in contestazione che il ricorrente, in quanto erede, sia comproprietario delle armi di cui ha chiesto la consegna dopo il divieto adottato nei confronti del fratello.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente non è mai stato destinatario di un divieto di detenzione delle armi ed è titolare di regolare porto di fucile per uso caccia. L’istruttoria disposta con ordinanza aveva confermato che le armi non erano state distrutte e che il titolo era ancora in capo al ricorrente.

La Corte ha quindi escluso che la conflittualità familiare richiamata dalla Prefettura possa fondare il rifiuto. Tale situazione, non essendosi tradotta in alcun giudizio di inaffidabilità nei confronti del ricorrente, non giustifica la negata riconsegna delle armi di cui egli è legittimo proprietario. Il diniego difetta così del necessario supporto motivazionale e istruttorio.

Il provvedimento è stato pertanto annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Le spese sono state compensate tra le parti. Il Collegio ha inoltre disposto l’ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, confermando la statuizione provvisoria della Commissione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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