Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 696 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non consente la cognizione di domande ulteriori, ancorché a questo correlate. Accertata la persistente inerzia della pubblica amministrazione, che non eccepisce né dimostra l’avvenuto adempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina il commissario ad acta. Il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 opera quale condizione di procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice di somme di denaro.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Civile, che aveva parzialmente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo e condannato il Comune al pagamento di somme determinate, oltre interessi e spese processuali liquidate.
Il titolo è stato notificato all’ente in copia attestata conforme; la formazione del giudicato risulta da certificazione del medesimo Tribunale. Il Comune si costituisce in giudizio, ma non documenta l’avvenuto pagamento né giustifica la propria inerzia. La causa è discussa in camera di consiglio e trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una precisazione di carattere preliminare sul perimetro del rito. La pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., che rende esperibile l’ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il giudizio resta però limitato alla stretta esecuzione del giudicato: ne esula la cognizione di qualsiasi altra domanda, anche se correlata al titolo.
Il Tribunale verifica quindi i presupposti dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice ordinario è stata notificata al Comune in copia attestata conforme; ricorrono pertanto le condizioni dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, secondo cui l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo. La cosa giudicata è comprovata dalla certificazione del Tribunale di Trani, con richiamo all’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Nel merito dell’inerzia, il Collegio rileva che l’ente non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. L’inerzia resta dunque incontestata e integra il presupposto per l’ordine di esecuzione.
Ne consegue l’ordine al Comune di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, con pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento viene nominato commissario ad acta il Prefetto competente per territorio, con facoltà di delega ad altro dirigente del proprio ufficio, il quale provvede entro il successivo termine di trenta giorni avvalendosi degli uffici dell’amministrazione intimata.
Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della limitata attività difensiva richiesta. La sentenza è dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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