Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3535 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. L’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento rimane inadempiente, perché i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, secondo l’art. 2697 c.c.. In caso di persistente inottemperanza il giudice nomina un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Il commissario individuato in un dirigente della stessa Amministrazione non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La condanna per mancata esecuzione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è negata quando il ritardo dipende dall’improvviso e ingente contenzioso che ha inciso sulle capacità organizzative dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Patti, sez. Lavoro, con cui l’Amministrazione era stata condannata ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era divenuta definitiva per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale.
Con ricorso notificato e depositato nel giugno 2025, la parte ha chiesto l’ottemperanza e la condanna dell’Amministrazione ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né documentare il pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a., ed è documentata la rituale notificazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, l’azione è fondata. L’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo, non ne ha dedotto l’inidoneità e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. Opera quindi il principio dell’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Sussiste pertanto l’obbligo di dare esecuzione al titolo, con esclusione del capo sulle spese legali, per il quale è dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ordina all’Amministrazione di eseguire entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta un dirigente generale del medesimo Ministero, con facoltà di delega, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a..
Il commissario non ha diritto a compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La regola dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a una pluralità di precedenti conformi dei giudici amministrativi.
È invece respinta la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua: il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali si imputa all’improvviso e ingente contenzioso formatosi sulla questione, che ha inciso ex abrupto sulle capacità organizzative del Ministero. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfetariamente in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore anticipatario.
Nota della Redazione
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