Segreto di indagine e delega del PM escludono l’accesso agli atti amministrativi (TAR Sicilia n. 3475 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il segreto sulle indagini, previsto dall’art. 329, primo comma, cod. proc. pen., costituisce un caso di divieto di divulgazione espressamente stabilito dalla legge e rientra pertanto tra le ipotesi di esclusione del diritto di accesso contemplate dall’art. 24, primo comma, lett. a), legge n. 241/1990. Il diniego di ostensione opposto dall’amministrazione è legittimo quando gli atti richiesti ricadono nell’ambito di una delega di indagini disposta dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 327 cod. proc. pen. in favore della polizia giudiziaria. La mera presentazione di una denuncia all’autorità giudiziaria non determina di per sé alcun effetto preclusivo sull’accesso, poiché si risolve in una semplice rappresentazione dei fatti. L’effetto inibitorio si produce soltanto quando il pubblico ministero abbia disposto direttamente della polizia giudiziaria.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un permesso di costruire e di un provvedimento unico per interventi edilizi su un fondo, riceveva dal Comune un atto con cui le veniva assegnato un termine per rispondere alle contestazioni di controparte, corredando la replica con documentazione fotografica del cantiere. Nell’ambito di quel procedimento la società presentava istanza di accesso agli atti, chiedendo copia della denuncia-esposto richiamata nel provvedimento e della relazione redatta all’esito di un sopralluogo.

L’amministrazione rispondeva di non poter dare riscontro, poiché il Comando di Polizia Municipale aveva comunicato che, a seguito di delega di indagini del Sostituto Procuratore, tutti gli atti redatti dopo l’accertamento di polizia giudiziaria presso il cantiere dovevano ritenersi coperti da segreto d’ufficio. Sopravveniva poi un provvedimento che interpretava il silenzio come diniego dell’accesso. La società ricorreva quindi ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deducendo violazione dell’art. 24 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere. Il Comune eccepiva la tardività del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di voler prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di irricevibilità per tardività, ritenuta formulata in carenza d’interesse in capo al Comune, e di passare direttamente al merito, stante la palese infondatezza del gravame.

Il percorso argomentativo muove dal combinato disposto dell’art. 329, primo comma, cod. proc. pen. e dell’art. 24, primo comma, lett. a), legge n. 241/1990. Il primo copre con il segreto gli atti di indagine del pubblico ministero e della polizia giudiziaria fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Il secondo esclude il diritto di accesso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. Secondo il Tribunale non vi è dubbio che il segreto investigativo integri una di tali ipotesi, con la conseguenza che il diniego opposto dal Comune è legittimo.

La Corte affronta poi l’opposto orientamento richiamato dalla ricorrente, secondo cui gli atti dell’amministrazione restano atti amministrativi anche quando riguardano attività di vigilanza e accertamento di illeciti, e secondo cui sarebbe sufficiente una denuncia per sottrarre arbitrariamente intere categorie di documenti all’accesso. Il Collegio non nega tale indirizzo, ma lo ritiene non invocabile nel caso concreto.

La ragione è decisiva: il Comune non ha attivamente presentato una denuncia, ma è stato passivamente destinatario di una delega di indagini a firma del Sostituto Procuratore, relativa a tutti gli atti redatti dopo l’accertamento di polizia giudiziaria presso il cantiere. Il Tribunale aggiunge, a prescindere, che la denuncia all’autorità giudiziaria non si traduce in un automatico impedimento all’ostensione dei documenti, perché essa ne costituisce una mera rappresentazione, capace di effetti preclusivi solo se il pubblico ministero abbia disposto direttamente della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 327 cod. proc. pen., come appunto avvenuto nella specie.

Il ricorso è pertanto rigettato. La società ricorrente è condannata alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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