Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario senza commissario ad acta e astreintes (TAR Puglia n. 276 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. La nomina del commissario ad acta è provvedimento subordinato all’accertata inerzia dell’Amministrazione e non si giustifica quando non emergono elementi che inducano a ritenere che essa resti ulteriormente inerte. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va esclusa, nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, quando il relativo riconoscimento appaia manifestamente iniquo e comunque in ragione del secondo periodo della disposizione, secondo cui la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, avvocato, agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, non impugnata e divenuta definitiva, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento in suo favore delle competenze di due giudizi di appello, con distrazione in favore del difensore. Il titolo, munito di formula esecutiva, era stato notificato all’Amministrazione il 7 aprile 2021.
La ricorrente chiede l’esecuzione in parte qua, la nomina di un commissario ad acta e la condanna del Ministero alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. L’Amministrazione si costituisce senza nulla eccepire.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’esperibilità del rimedio: la pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. La definitività del titolo risulta dalla certificazione della cancelleria, esibita in ossequio all’art. 114, comma 2, c.p.a..
Il ricorso è ritenuto regolare in rito: la notificazione e il deposito sono intervenuti nel rispetto del dimezzamento dei termini previsto per i giudizi di ottemperanza dall’art. 87, commi 2, lett. d), e 3, c.p.a.. Sussistono inoltre i presupposti dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: l’azione esecutiva verso l’Amministrazione debitrice di somme non può iniziare prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Nel merito, non risulta che il Ministero abbia corrisposto le somme riconosciute nel giudicato. Il ricorso va pertanto accolto parzialmente, con ordine all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza al pagamento delle somme indicate nel titolo.
La richiesta di nomina del commissario ad acta è invece disattesa allo stato, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere che l’Amministrazione resti ulteriormente inerte. Del pari è respinta la domanda di astreintes: difettano i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sia perché il riconoscimento appare manifestamente iniquo, sia per il tenore del secondo periodo della disposizione, introdotto dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, che fa decorrere la penalità dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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