Sanatoria edilizia non sospende l’acquisizione per inottemperanza alla demolizione (TAR Sicilia n. 3604 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina alcuna inefficacia sopravvenuta dell’ingiunzione di demolizione: essa produce solo un effetto temporaneo di sospensione dei termini di ottemperanza, decorsi i quali l’ordine riprende efficacia senza necessità di rinnovazione. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza è effetto direttamente discendente dalla legge, in presenza del presupposto di fatto della mancata esecuzione del ripristino, con la conseguenza che le doglianze sui profili formali del provvedimento sono recessive. L’effetto acquisitivo si estende a tutto il fabbricato quando non risulti provata l’esistenza di parti legittimamente edificate. In materia di repressione dell’abusivismo edilizio, i provvedimenti possono essere adottati anche dal funzionario privo di qualifica dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al proprio patrimonio di opere edilizie e aree, a seguito dell’inottemperanza a due precedenti ordinanze di demolizione. L’atto richiama i verbali di accertamento dell’inottemperanza e dà conto dell’esito negativo della richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Impugna inoltre la nota con cui il Comune ha trasmesso gli atti all’Agenzia del Territorio per le trascrizioni immobiliari.
Davanti al TAR la ricorrente deduce che le ordinanze di demolizione avrebbero perso efficacia per effetto dell’istanza di sanatoria, che l’acquisizione non sarebbe stata preannunciata, che l’ablazione avrebbe dovuto riguardare le sole opere abusive e che il provvedimento sarebbe stato adottato da un funzionario privo di qualifica dirigenziale. Il Comune eccepisce l’inammissibilità per mancata impugnazione delle ordinanze e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di non esaminare l’eccezione preliminare, perché l’azione è infondata nel merito. Il primo motivo viene respinto richiamando l’orientamento secondo cui la domanda di accertamento di conformità produce solo un effetto temporaneo di sospensione dei termini di ottemperanza, senza paralizzare i poteri sanzionatori comunali. Il richiamo è a TAR Catania, IV, n. 749 del 28 febbraio 2024, a TAR Catania, Sez. I, n. 2103 del 7 luglio 2023, alla sentenza della stessa Sezione n. 3705/2023 e a TAR Catania, I, n. 1754 del 30 giugno 2022.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che l’effetto ablatorio dell’inottemperanza discende dalla legge, come ribadito dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023: ogni doglianza riferita a profili formali è recessiva, trattandosi di poteri del tutto vincolati. La censura è comunque infondata in fatto, perché entrambe le ordinanze contengono l’avvertimento sugli ulteriori provvedimenti conseguenti all’inottemperanza e l’ordinanza n. 31/2018 richiama espressamente l’art. 31, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, che qualifica l’accertamento dell’inottemperanza come titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione gratuita.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa limitazione dell’effetto acquisitivo alle sole opere abusive, riceve maggiore approfondimento. Il Collegio ricostruisce la vicenda edilizia: la concessione in sanatoria n. 143/2008 era stata rilasciata a condizione dell’adozione di misure di compatibilità paesaggistica; mancati gli adempimenti e contestati ulteriori abusi, si era proceduto con l’ordinanza n. 31/2018 e con l’avvio della revoca, consolidatasi con l’atto n. 37 del 19 giugno 2019, la cui impugnazione era stata respinta con la sentenza n. 2789/2019. La Corte rileva che la ricorrente non ha offerto alcuna prova dell’esistenza di parti legittime incluse nell’accertamento e non ha contestato i presupposti di fatto. L’acquisizione è quindi dichiarativa di un effetto di legge che riguarda l’inottemperanza di entrambe le ordinanze e si estende all’intero fabbricato.
L’ultimo motivo è respinto richiamando TAR Catania, Sez. I, n. 1255 del 20 aprile 2021: il funzionario privo di qualifica dirigenziale può adottare i provvedimenti repressivi in materia edilizia. L’art. 2, comma 3, della legge reg. Sic. n. 23 del 1998, richiamando l’art. 6 della legge n. 127/1997, attribuisce tali provvedimenti all’organo dirigenziale, intendendosi per tale anche l’incaricato di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 2, comma 13, della legge n. 191/1998. Il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000 conferma l’affidamento ai dirigenti e, nei Comuni privi di tale personale, ai responsabili dei servizi. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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