Interdittiva antimafia: la parentela non basta senza prova del condizionamento (C.G.A.R.S. n. 466 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non può fondarsi sul solo dato dei rapporti di parentela o delle frequentazioni con soggetti controindicati, ove non si dimostri la probabilità che il condizionamento mafioso esondi dal piano personale e investa la gestione dell’attività imprenditoriale. La valutazione degli elementi sintomatici deve essere complessiva e ragionata, non atomistica, e la probabilità di sussistenza del pericolo deve superare quella delle ipotesi alternative. Il sindacato giurisdizionale è pieno e penetrante e si estende all’accertamento dei fatti posti a base del provvedimento, potendo rilevare l’erronea assunzione dei presupposti storici. Ove taluni elementi cadano, è illegittimo ritenerne altri da soli sufficienti in forza della natura plurimotivata dell’atto, perché resta indeterminato l’esito della valutazione discrezionale in loro assenza.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale operante nella coltivazione di foraggio, attiva dal 2013, riceveva dalla Prefettura una informazione interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011, con la conseguente annotazione nel casellario e la segnalazione all’Anac. Il provvedimento si reggeva su un quadro indiziario costruito intorno ai rapporti di parentela e alle asserite frequentazioni con soggetti ritenuti vicini alla consorteria mafiosa, oltre che su alcune vicende giudiziarie riferite ai familiari.
Il ricorrente impugnava davanti al TAR, che respingeva l’istanza cautelare e, nel merito, il ricorso. Proposto appello, il C.G.A.R.S. accoglieva il gravame, riformando la sentenza di primo grado e annullando l’interdittiva insieme al provvedimento Anac che su di essa si fondava, salvo riesercizio del potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza che ha riconosciuto valenza indiziaria a rapporti di parentela, frequentazioni, cointeressenze e intrecci societari familiari, ma ne ha chiarito il carattere meramente esemplificativo. La chiave di lettura è il principio del “più probabile che non” e della c.d. probabilità cruciale: l’interdittiva è legittima quando l’ipotesi dell’infiltrazione mafiosa risulti più probabile di tutte le altre ipotesi prese insieme, purché la valutazione sia complessiva e non meccanica.
Su questa base il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1610 del 25 febbraio 2025: la funzione preventiva del potere interdittivo non opera in una sfera relazionale indistinta, ma mira a immunizzare le attività imprenditoriali dall’ingerenza mafiosa. Perché la relazione “pericolosa” diventi indicatore sintomatico, occorre che si manifesti con modalità atte a esondare dal piano strettamente personale e a divenire fattore condizionante dell’impresa.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che il provvedimento prefettizio non dimostri la probabilità di condizionamento: i parenti possono essere controindicati, ma non emerge la prova di un loro tentativo di influire sulla gestione dell’attività. La mera carica di consigliere di amministrazione di un consorzio, senza poteri gestionali, e l’assunzione di un dipendente avvenuta su disposizione del Gip perdono ogni valore indiziante.
Il giudice amministrativo esercita sul punto un sindacato pieno, che giunge al controllo dell’analisi dei fatti e all’accertamento della loro effettiva verificazione. Il Collegio rileva due errori di fatto non smentiti: l’indicazione di una residenza errata dell’appellante e l’attribuzione al padre di due provvedimenti riferibili a un omonimo. Caduti tali elementi, è apodittico sostenere che gli altri, da soli, sorreggerebbero l’atto per la sua natura plurimotivata, perché non è dato sapere come il Prefetto si sarebbe determinato in loro assenza. Assume rilievo, infine, il fatto che negli anni precedenti, a fronte dello stesso assetto familiare e degli stessi pregiudizi, nessuna interdittiva era stata adottata.
Nota della Redazione
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