Rinuncia irrituale al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 1316 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso che non sia stata notificata alle altre parti non integra le formalità previste dall’art. 84 c.p.a. e non consente la pronuncia estintiva del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La dichiarazione di rinuncia irrituale costituisce tuttavia un argomento di prova qualificato e univoco della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Il giudice amministrativo può pertanto desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso il venir meno dell’interesse e dichiarare il ricorso improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Aeronautica, ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione alla propria istanza di ricongiungimento familiare, nonché la nota con cui erano stati esplicitati i motivi del rigetto. In pendenza del giudizio, dopo l’ordinanza cautelare del TAR, l’Amministrazione ha confermato il diniego con un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti.
Con atto del 21 luglio 2024, depositato il giorno successivo, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito. Il Ministero della difesa si era già costituito per il tramite dell’Avvocatura distrettuale erariale. All’udienza pubblica del 4 dicembre 2024 la causa è stata introitata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la disciplina della rinuncia al ricorso. L’art. 84 c.p.a. richiede una dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata in segreteria o resa in udienza, e impone la notifica alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie manca la notifica dell’atto di rinuncia all’Amministrazione resistente.
Tale carenza preclude la possibilità di adottare una pronuncia estintiva del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. La formalità non è però priva di conseguenze sul piano probatorio.
Il Collegio richiama l’art. 84, comma 4, c.p.a., che consente al giudice, anche in assenza delle formalità dei commi precedenti, di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce un argomento di prova qualificato e univoco circa il venir meno dell’interesse al gravame.
Il Collegio conforta l’orientamento con il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 3631 del 2023 e a TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1624 del 2024, che hanno ammesso l’applicazione della norma al caso dell’atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti. Nel caso in esame, peraltro, la stessa dichiarazione del procuratore rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Le spese di lite sono compensate, avuto riguardo all’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e alla natura in rito della decisione. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento.
Nota della Redazione
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